F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.11.1998 INFLITTA AL CALCIATORE COTRONEO FELICE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 56 del 8.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 27 Febbraio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.11.1998 INFLITTA AL CALCIATORE COTRONEO FELICE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 56 del 8.1.1997) Con atto 7.2.1997 la S.S. Nuova Vibonese ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., che aveva ridotto al 30.11.1998 la sanzione della squalifica già inflitta al tesserato Cotroneo Felice fino al 31.12.1998 dal Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato Regionale. L'appellante, pur dando atto che durante le proteste dei calciatori della S.S. Nuova Vibonese, a seguito di un provvedimento arbitrale di espulsione del calciatore Felice Cotroneo nel corso della gara Polistena/Nuova Vibonese dell'1.12.1996, lo stesso Cotroneo aveva colpito con un calcio alla gamba I'arbitro, ha tuttavia escluso il carattere volontario dell'aggressione e dell'atto di violenza ed ha perciò richiesto la revoca della sanzione adottata o, in subordine, una congrua riduzione della squalifica. L'appello per la parte relativa alle richieste principali deve essere rigettato. Ed invero dagli atti ufficiali emerge con certezza fa prova che fu proprio il calciatore Cotroneo Felice a rendersi responsabile dell'atto di violenza contro I'arbitro e che quindi nessun equivoco può esservi stato sull'apprezzamento dello stesso come proveniente da un consapevole volontario comportamento del Cotroneo, L'arbitro è stato in grado, infatti, di descrivere con sicurezza e con precisione I'episodio relativo all'aggressione subita; né vi sono elementi che possano far pensare che il Cotroneo abbia compiuto quanto gli è stato contestato a seguito della spinta di altri calciatori che cercavano di accalcarsi contro I'arbitro per protestare contro i provvedimenti adottati. Peraltro lo stesso Direttore della gara evidenzia la minima entità dell'atto di violenza e la mancanza di qualsivoglia conseguenza dello stesso. In questa situazione la Commissione d'Appello Federale ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato con riferimento all'eccessività della sanzione inflitta. In relazione a tutto quanto precede, la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Vibonese di Porto Salvo'Catanzaro), riduce al 30.6.1998 la sanzione della squalifica già inf[itta dai primi giudici al calciatore Cotroneo Felice. Ordina la restituzione della tassa versata.
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