F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FORIO D’ ISCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTI IN RELAZIONE ALLA GARA FORIO D’ ISCHIA/BOYS CAIVANESE DEL 26.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 62 del 20.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FORIO D' ISCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTI IN RELAZIONE ALLA GARA FORIO D' ISCHIA/BOYS CAIVANESE DEL 26.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 del 20.2.1997) II 26 gennaio del 1997 si disputava a Forio d'Ischia la gara tra la compagine locale e I'U.S. Boys Caivanese, valida per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania. Dal rapporto di uno degli assistenti dell'arbitro risultava che al 6' del secondo tempo il portiere della squadra ospitata, colpito al volto da un rotolo di carta per registratori di cassa scagliato dai sostenitori locali, era stato costretto ad abbandonare il campo e quindi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La partita terminava con il punteggio di 3-1 a favore della società ospitante, alla quale peraltro il Giudice Sportivo, in applicazione dall'art. 7 n. 1 C.G.S., infliggeva la penalizzazione di 3 punti in classifica. La decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, adita dall'A.C. Forio d'Ischia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 62 del 20 febbraio 1997. Avverso tale pronuncia I'A.C. Forio d'Ischia ha proposto appello a questo Collegio, rinnovando le argomentazioni già espresse nel reclamo di prime cure. II gravame non pu0 trovare accoglimento. L'appellante si dilunga nell'evidenziare supposti contrasti sulla dinamica dell'incidente tra quanto riferito dall'Ufficiale di gara e la ricostruzione dell'episodio effettuata dell'U.S. Boys Caivanese. Senonché deve osservarsi che il guardalinee è stato molto preciso nel riferire I' accaduto, dapprima nel rapporto e poi nell'articolato supplemento reso al Giudice Sportivo: il portiere fu colpito al volto da un rotolo compatto di carta per registratori, di diametro non irrilevante (quindi da un oggetto potenzialmente idoneo ad offendere), e rimase per qualche momento privo di sensi quando venne soccorso per essere trasportato in barella fuori dal terreno di giunco. Poiché il medesimo assistente dell'arbitro ha altresì precisato che il lancio proveniva da un settore degli spalti occupato da sostenitori locali, ne consegue la responsabilità oggettiva della società Forio d'Ischia per I'accertata alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria. Deve quindi trovare conferma la sanzione adottata, che è quella minima prevista dalla sopra citata norma regolamentare. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come epigrafe proposto dell'A.C. Forio d'Ischia di Forio (Napoli) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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