F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/GLADIATOR DEL 10.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/NUOVA POL. AFRAGOLESE DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/GLADIATOR DEL 10.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/NUOVA POL. AFRAGOLESE DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/SUCCIVO DEL 22.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 58 del 6.2.1997) Con due delibare contenute nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 27 dicembre 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su ricorso delle parti interessate, avendo accertato che alle gare del Campionato di Promozione Maddalonese/Gladiator del 10.11.1996 e Maddalonese/Afragolese del 24.11.1996 avevano partecipato i calciatori Sergio e Tagliaferro (alla prima) e Tagliaferro (alla seconda), in posizione irregolare, giacché l'U.S. Maddalonese, alla quale erano stati trasferiti rispettivamente a titolo definitivo il primo ed a titolo temporaneo il secondo, non aveva inoltrato nei termini regolamentari la relativa documentazione al Comitato Regionale, infliggeva alla società medesima la punizione sportiva della perdita delle gare. Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 58 del 6 febbraio 1997, la Commissione Disciplinare analogamente provvedeva a proposito della gara Maddalonese/Succivo, del 22.12.1996. Tali delibare non venivano impugnate. Con separati ricorsi per revocazione - oggi riuniti in quanto connessi - l'U.S. Maddalonese - premesso che, con provvedimento del Presidente Federale era stato convalidato il trasferimento, fra gli altri, dei calciatori suddetti, giacché il plico raccomandato, contenente la relativa documentazione, era stato tempestivamente spedito dalla società ed era pervenuto a Napoli nei termini previsti dell'art. 39 comma 5 N.O.I.F., venendo poi recapitato con lieve ritardo ai Comitato Regionale - chiedeva che la C.A.E - revocate appunto le succitate delibare - ripristinasse il risultato acquisto sul campo. La sola società Nuova Pol. Afragolese faceva pervenire controdeduzioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Alla seduta odierna comparivano i rappresentanti della società ricorrente e di quella resistente. Ritiene la C.A.F che i presupposti essenziali della revocazione sussistano: il provvedimento federale deve infatti ritenersi fatto nuovo che, se tempestivamente verificatosi e conosciuto, avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte degli Organi disciplinari (cfr. art. 28 comma 1 lett. d/C.G.S.). Tuttavia, la proposizione dei ricorsi appare intempestiva e quindi se ne deve dichiarare l'inammissibilità. E' vero che il comma.1 dall'art. 28 citato afferma la possibilità di impugnare per revocazione le delibere inappellabili o divenute irrevocabili, "in qualsiasi momento", ma tale inciso deve essere razionalmente interpretata e correttamente sistemato nel contesto procedurale. E' chiaro che, nelle sue tassative previsioni l'art . 28 ricollega la facoltà di impugnare per revocazione, a fatti che o sono sopraggiunti alla decisione o che, pur essendo, antecedenti o coevi, non erano tuttavia,(incolpevole) noti alle parti interessate. E' chiaro, quindi, che non potevano essere previsti termini o limitazioni a tale facoltà, collegate alla scoperta dei fatti stessi; ma appare corretto ritenere che l'ordinario sistema procedurale, concernente la presentazione delle impugnazioni, debba riprendere la sua efficacia, a seguito della conoscenza compiutamente avuta di quei fatti che legittimano la revocazione. Ciò è dovuto non solo alla testuale previsione del comma 2 dell'art. 28, secondo il quale ai procedimenti di revocazione si applicano, quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza - e non si ravvisa alcuna incompatibilità fra l'indeterminatezza cronologica del verificarsi del presupposto sostanziale, e l'obbligo di seguire le ordinarie prescrizioni procedurali al fine di farlo valere nell'apposita sede ma, principalmente, ad una esigenza di carattere generale, immanente all' ordinamento sportivo, così come a quello civilistico ordinario, cioè la certezza dei rapporti giuridici é la non indeterminatezza della loro pendenza. La revocazione è, di per sé, un vulnus del principio della intangibilità del giudicato; il legislatore sportivo, così come quello ordinario, ha previsto casi eccezionali pei cui tale principio può essere violato, ma non ha minimamente inteso lasciare alla parte interessata una cronologicamente indefinita facoltà di avvalersi dell'eccezionale rimedio; questo, quando se ne verificano i presupposti sostanziali, deve essere esercitato nei tempi e nelle forme ordinarie. Si vedano, per un utile riferimento, gli art. 325 e, specialmente, 326 c.p.c., che sta-. biliscono precise regole in tal senso, ricollegando l' esercitabilità della revocazione proprio all'osservanza di termini che decorrono dalla scoperta dei fatti che la prevedono. Non è chi non veda quali conseguenze deleterie, per la regolarità dei Campionati, per la tutela dei legittimi interessi dei terzi, per il rispetto stesso del principio di lealtà che è basilare nell' ordinamento calcistico, produrrebbe il contrario orientamento, se, cioè, sí lasciasse alla parte interessata, dopo la scoperta del fatto legittimante l'impu- gnazione per revocazione, il totale arbitro nella scelta del tempi nei quali farlo vedere processualmente. E nonna caso, nelle sue controdeduzioni, Ia società Afragolese ha evidenziato come I'U.S. Maddalonese abbia proposto ricorso ex art. 28 G.G.S. non per tutte le gare che te erano stati date perse, ma solo per quelle dalla medesima prescelte. Risponde, dunque, ad esigenze non.solo di tipo processuale, ma anche di giustizia sostanziale, affermare che, pur potendosi le ipotesi che consentono la revocazione verificare in qualunque tempo (con il solo correttivo, eventualmente, della prescrizione), il concreto esercizio della facoltà di impugnazione per farle valere, ai fini della revocazione, debba essere collegato alle formalità, ordinariamente previste per i giudizi di ultima istanza (e in tal senso vale il testo normativo sopra richiamato). Ciò comporta il rispetto dei termini previsti dell'art. 27 C.G.S., che, nel caso in esame, non decorrevano dalla conoscenza della decisione, ma del fatto che permetteva di chiederne la revocazione. Emerge dagli atti che il provvedimento federale - cui la società Maddalonese si richiama - 1e venne comunicato, per raccomandata, il 7 marzo 1997; mentre i ricorsi sono stati inoltrati il 24 aprile successivo, quindi, evidentemente, oltre il termine di cui sopra. Ciò comporta l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dell'U.S. Maddalonese di Maddaloni (Caserta), li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi le relative tasse.
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