F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL REAL EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPEZZANO NEUGEBURT 85/REAL EBOLITANA DEL 14.12. 1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Comunicato Ufficiale n. 70 del 13. 3. 1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL REAL EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAPEZZANO NEUGEBURT 85/REAL EBOLITANA DEL 14.12. 1996 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Comunicato Ufficiale n. 70 del
13. 3. 1997)
All'esito dell'incontro Capezzano/Real Ebolitana del 14.12.1996 valido per li Campionato di 1à
Categoria del Comitato Ragionale Campania,la società ospitata avanzava reclamo alla
Commissione Disciplinare presso detto Comitato per la posizione irregolare del calciatore de
Concilio Antonlo, assumendo che questi sia stato utilizzato dalla squadra avversaria malgrado non
avesse ancora scontato una giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione Sportiva.
II reclamo veniva rigettato e avverso la delibera, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 70 del 13
manzo 1997, la Pol. Real Ebolitana,ha proposto appello a questo collegio.
Le doglianze prospettate, che ricalcano quelle già sottoposte al vaglio dei primi giudici,non
meritano accoglimento.
Dall'esame degli atti(Comunicato Ufficiale n.76 del 3 Maggio 1996) risulta che il calciatore De
Concilio Anfonio fu dapprima colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara
inflittagli in relazione ad un incontro disputato il 26.4.1996 e, successivamente, subì la squalifica
fino ai 27.6 1996 con riferimento ad altro incontro disputato il 28.4.1996.
Tanto premesso in fatto appare condivisibile la motivazione espressa dalla Commissione
Disciplinare: nel periodo°di squalifica a tempo determinato" rimane assorbita la giornata di
squalifica che si sarebbe dovuta scontare in modo autonomo nella giornata di campionato
immediatamente successlva al giorno dii pubblicazione del Comunicato Ufficiale,che.riportava la
sanzione.
Infatti, poiché entrambi i provvedimenti sanzionatori, pur se riferiti a diversi incontri sono apparsi
del medesimo Comunicato Ufficiale, una diversa interpretazione, quale è quella pretesa
dall'appellante,.avrebbe avuto come conseguenza l'inedita protrazione del termine di compimento
(nella specie, 27 giugno 1996)della squalifica a tempo determinato.
Per effetto del rigetto dell'appello, la tassa di reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l' appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Real Ebolitana
di Eboli (Salerno) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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