F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. QUADRELLE 89 AVVERSO DECISlONI MERITO GARA ATLETICO ATRIPALDA/QUADRELLE 89 (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 84 del 2.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. QUADRELLE 89 AVVERSO DECISlONI MERITO GARA ATLETICO ATRIPALDA/QUADRELLE 89 (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 84 del 2.5.1997) All'esito della gara Atletico Atripalda/Quadrelle 89, disputata il 26.1.1997 nell'ambilo del Campionato di 2° Categoria del Comitato. Regionale Campania e terminata col punteggio di 1 a 0, la Polisportiva Quadrelle 89 proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato, nell'occasione, il calciatore Soldà Giovanni che, in possesso del tesserino di allenatore di 3° Categoria, non aveva richiesto la sospensione volontaria dal relativo Albo, ex art. 30 punto 1 del Regolamento del Settore Tecnico. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 2 maggio 1997, respingeva il reclamo. Propone appello la Polisportiva Quadrelle 89, reiterando la propria richiesta di assegnazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero la Commissione Disciplinare, nel respingere l'istanza dell'attuale appellante, ha fatto corretto riferimento all'att. 112 N.O.I.F. che, contemplando lo specifico caso di calciatori iscritti nell'elenco degli allenatori dilettanti, statuisce che questi possono liberamente svolgere la loro attività di calciatori in difetto dell'esercizio della facoltà di opzione dalla stessa norma prevista. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Polisportiva Quadrelle 89 di Quadrelle (Avellino) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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