F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. AIROLA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA OLIMPIA S. SALVATORE/AIROLA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 52 del 16.1.1997).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. AIROLA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA OLIMPIA S. SALVATORE/AIROLA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 52 del 16.1.1997). Sulla base del referto dell'arbitro relativo alla gara Olimpia S. Salvatore/Airola del 17.11.1996, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania infliggeva al dirigente dell' Airola, Sig. Rungi Pasqualino, fa sanzione dell'inibizione fino al 16.11.1999 per essere entrato nel terreno di giuoco protestando e nel contempo aver colpito l'arbitro con un calcio. Nell'abbondare il campo lo minacciava". Proponeva reclamo l'A.C. Airola contestando l'identificazione, nella persona del Rungi, del dirigente, entrato in campo per protestare, che era subentrato al guardalinee di società, sig. Maccariello Salvatore, espulso dall'arbitro al 15 del 1° tempo; sostenendo che la persona che aveva colpito l'arbitro era altro dirigente dell'Airola, il sig. D' Iglio Assunto, e adducendo che l'errore dell'arbitro aveva causato un grande danno, giuridico e morale, al Rungi, Comandante dei VV.UU. di Airola. La Commissione Disciplinare presso il Comitato medesimo, dopo aver sentito I'arbitro Pezzella, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 16 gennaio 1997 aveva respinto il reclamo. Contro tale decisione interponeva appello a questa C.A.F. 'A.C. Airola che ribadiva i motivi di doglianza già prospettali alla Commissione Disciplinare. II giudizio, sospeso da questa C.A.F con Ordinanza del 20.2.1997 dispositiva di accertamenti da parte dell'Ufficio Indagini, torna all'esame definitivo del Collegio a seguito dell'adempimento degli incombenti disposti. Alla luce delle risultanze delle approfondite indagini compiute dal competente Ufficio ed acquisite agli atti, l'appello merita accoglimento. Invero l'identificazione del dirigente Rungi Pasqualino quale soggetto aggressore dell'arbitro, da quest'ultimo sempre ribadita, risulta contraddetta da rilevanti elementi di fatto, sicché il quadro complessivo che ne emerge consente di escludere la certezza di una siffatta identificazione. Ed infatti, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai dirigenti della squadra avversaria, emerge che il Rungi aveva svolto le funzioni di guardalinee dopo I'espulsione del Maccariello, mentre l'arbitro ha sempre identificato il suo aggressore in un soggetto che era in panchina, D'altro canto l'arbitro, invitato ad effettuare una informale ricognizione, non è stato in grado - e di tale comportamento deve essergliene dato atto - di indicare tra i dirigenti dell'Airola Rungi e D'Iglio, la persona che l'aveva colpito. Ma vi è di più, dell'aggressione si è dichiarato colpevole - e non si vede perché tale dichiarazione dovrebbe essere ritenuta inattendibile viste le relative implicazioni - il dirigente D'Iglio Assunto. Pertanto, dovendosi escludere sulla base degli atti, che il Rungi sia l'aggressore dell'arbitro, la decisione impugnata deve essere annullata, mentre l'aggressore confesso, D'Iglio Assunto, va deferito alla Commissione Disciplinare, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.C. Airola di Airola (Benevento) così provvede: - annulla la sanzione dell'inibizione fino al 16.11.1999 inflitta dai primi giudici al Sig. Rungi Pasqualino; - deferisce, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per i provvedimenti da adottarsi a carico del Sig. D'Iglio Assunto, dirigente dall'A.C. Airola, responsabile dell'atto di violenza nei confronti dell'arbitro della suindicata gara; - ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it