F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA REAL PAGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN- DA DI L. 3.000.000 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PAGANESE/ANGRI 1927 DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 82 del 24.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA REAL PAGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMEN- DA DI L. 3.000.000 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PAGANESE/ANGRI 1927 DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 82 del 24.4.1997) In relazione ad episodi occorsi in occasione della gara Real Paganese/Angri del Campionato di Eccellenza disputatasi il 23.2.1997, il Giudice Sportivo infliggeva alla Real Paganese l'ammenda di L. 3.000.000 dichiarando l'obbligo della stessa di risarcire i danni subiti dall'auto del Presidente dell'Angri. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 24 aprile 1997, respingeva il reclamo della Real Paganese. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dalla predetta società che conclude chiedendo la riduzione della ammenda e la revoca dell'obbligo di risarcimento danni ed in subordine in via istruttoria l'esplemento di indagini da parte del competente ufficio della Federazione. II ricorso si appalesa inammissibile. Invero, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari sono impugnabili davanti a questa C.A.F. nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma stessa, tra le quali non rientra quella fatta oggetto della presente impugnativa. E' fatta ovviamente salva, nelle sedi competenti, la tutela della società di fronte alle iniziative di parte avversa volte a portare ad attuazione l'obbligo di risarcimento dei danni dell'auto asserita di proprietà del Presidente dell'Angri. Por questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dalla società Real Paganese di Pagani (Salerno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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