F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 24 Ottobre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL F.C. CASALNUOVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI ACERRA/CASALNUOVO DEL 18.5.1996 (Delibera deI Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.65 del 30.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 24 Ottobre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL F.C. CASALNUOVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI ACERRA/CASALNUOVO DEL 18.5.1996 (Delibera deI Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.65 del 30.6.1996) II Sig. Pieso Domenico Vincenzo, Presidente del F.C. Casalnuovo ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 30 giugno 1996, con la quale gli era stata inflitta Ia sanzione dell'inibizione fino al 30 maggio 1997 per condotta non conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva. Infatti, aveva consentito che alla gara Casalnuovo/Acerra del Campionato Giovanissimi Provinciali, disputata il 18 maggio 1996, partecipassero quattro calciatori con tesserini di altri atleti nonché per responsabilità, in relazione alla sottrazione dei documenti e dell'elenco dei calciatori dallo spogliatoio dell' arbitro. Va pregiudizialmente rilevato che I'appello deve essere dichiarato inammissibile per I'inosservanza dei termini per la proposizone dei reclami fissata in sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, come disposto dall'art. 27 n. 2 lett a) C.G.S.. Nel caso di specie il Comunicato Ufficiale n. 65 del competente Comitato Regionale, riportante la decisione impugnata, é stato pubblicato in data 30.6.1996, mentre il reclamo alla C.A.F è stato inoltrato in data 18.9.1996 è quindi ben oltre i termini suindicati. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come innanzi proposto dal F.C. Casalnuovo di Casalnuovo (Napoli) ed ordina incamerarsi Ia tassa versata.
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