F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. RAPID ALIFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI RAPID ALIFE/GIANNI BRERA DEL 10.11.1996 (Delibera deI Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 38 del 6.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. RAPID ALIFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI RAPID ALIFE/GIANNI BRERA DEL 10.11.1996 (Delibera deI Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 6.2.1997) La S.S. Rapid Alife ha proposto appello a questa C A F avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica apparsa, sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 6 febbraio 1997, il quale, in accoglimento del reclamo della S.C. Gianni Brera per posizione irregolare del calciatore Riccio Massimo nella gara Rapid Alife/Giovanni Brera del 10.11.1996, infliggeva ad essa Rapid Alife la punizione sportiva di perdita della suindicata gara per 0-2. L'appello si appalesa inammissibile perché tardivo. Osserva infatti il Collegio che i motivio di appello sono stati inoltrati in data 20.2.9997 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata, fissato dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile; ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come innanzi proposto dalla S.S. Rapid Rife di Alife (Caserta) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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