F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLI DELL’U.S. COMACCHIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE VIGARANESE/COMACCHIESE DEL 9.2.1997, COMACCHIESE/PORTA MARE FRUTTETI DEL 16.2.1997 E GALLIERA/COMACCHIESE DEL 23.2.1997 (Delibere della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 del 27.3.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLI DELL'U.S. COMACCHIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE VIGARANESE/COMACCHIESE DEL 9.2.1997, COMACCHIESE/PORTA MARE FRUTTETI DEL 16.2.1997 E GALLIERA/COMACCHIESE DEL 23.2.1997 (Delibere della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 35 del 27.3.1997) Con distinte delibare pubblicate sul Com. Uff. n. 35 del 27 marzo 1997 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in accoglimento dei reclami proposti dalla S.S. Vigaranese Calcio, dell'U.S. Porta Mare Frutteti e dal F.C. Galliera avverso l'utilizzazione del calciatore Farinelli Eric da parte della U.S. Comacchiese nelle rispettive gare di 1^ Categoria del 9.2.1997, 16.2.1997 e 23.2.1997, infliggeva alla U.S. Comacchiese la punizione sportiva di perdita di quegli incontri col punteggio di 0 a 2; la Commissione riteneva infatti che il calciatore non aveva titolo alla partecipazione, in quanto privo dell'autorizzazione prevista ex art. 34 3° comma N.O.I.F. per i "giovani dilettanti" impiegati in attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Avverso tali provvedimenti ha prodotto distinti appelli - riuniti da questa C.A.F. per evidenti ragioni di connessione - la U.S. Comacchiese, adducendo la piena legittimità del suo operato. I gravami sono fondati e vanno quindi accolti. Ed invero l'appellante è risultata in possesso del relativo "nulla osta" del Comitato Regionale, mentre aveva provveduto a rinnovare, alla scadenza annuale, la certificazione medica ad esso allegata. II giudice è di primo grado, evidentemente confondendo la scadenza di tale certificazione con quella (non prevista) del "nulla osta" del Comitato Regionale, ha erroneamente ritento scaduto il "nulla osta (la cui validità, ripetesi, non è sottoposta a termini) e irrilevante il rinnovo della certificazione medica, destinato invece a prorogare l'efficacia della autorizzazione. Le impugnate delibare devono essere pertanto annullate, con il conseguente ripristino dei risultati conseguiti sul campo. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dell'U.S. Comacchiese di Comacchio (Ferrara), li accoglie, annullando le impugnate delibare e ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare Vigaranese/Comacchiese 0-1, Comacchiese/Porta Mare Frutteti 2-0 e Galliera/Comacchiese 1-2. Dispone la restituzione delle relative tasse.
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