F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VOGHIERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAMBULAGA/VOGHIERA DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Comunicato Ufficiale n. 41 dell’8.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VOGHIERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GAMBULAGA/VOGHIERA DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Comunicato Ufficiale n. 41 dell'8.5.1997) L'arbitro della gara Gambulaga/Voghiera, disputata il 6.4.1997 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Emilia-Romagna, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere la partita all' 85' del secondo tempo a causa del comportamento violento tenuto da alcuni calciatori dell' A.S. Voghiera. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 17.4.1997, infliggeva all'A.S. Voghiera la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2, al calciatore De Laurentis Carlo la sanzione della squalifica, sino a tutto il 5.4.2002, al calciatore Bacilieri Diego tre giornate di squalifica, a Bariani Gabriele, dirigente del Voghiera, a Cavagna Gianni e Capisani Lauro, rispettivamente allenatore e massaggiatore della società Voghiera, le sanzioni dell'inibizione fino al 15.5.1997. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 dell'8 maggio 1997; dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall'A.S. Voghiera avverso l'inibizione inflitta a Bariani Gabriele, Cavagna Gianni e Capisani Lauro, riduceva a due le giornate di squalifica del calciatore Bacilieri Diego e confermava nel resto l'impugnata decisione. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale I'A.S. Voghiera, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione "ai minimi edittali" della sanzione inflitta al calciatore De Laurentis Carlo. II gravame non può essere accolto. Ed invero, sentito a chiarimenti dalla Commissione Disciplinare, l'arbitro ha confermato al riguardo il contenuto del suo rapporto, ribadendo che a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore degli ospiti, veniva circondato dalla generalità dei calciatori del Voghiera che, con vivaci proteste, non gli consentivano di far battere la punizione; nell'occasione veniva colpito da un pugno sferratogli alla parte alta del torace dal calciatore De Laurentis, che gli cagionava una condizione psico-fisica tale da impedirgli di portare a compimento la gara. L'attribuibilità della mancata prosecuzione dell'incontro all'A.S. Voghiera legittima quindi l'inflitta punizione sportiva. La sanzione inflitta al calciatore De Laurentis Carlo appare adeguata e, come tale, insuscettibile di riduzioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Voghiera di Voghiera (Ferrara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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