F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. BEDONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BEDONIA/S. PROSPERO DEL 4.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Comunicato Ufficiale n. 42/bis del 16.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. BEDONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BEDONIA/S.
PROSPERO DEL 4.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna - Comunicato Ufficiale n. 42/bis del 16.5.1997)
L'A.S. Bedonia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia-Romagna, in ordine alla gara Bedonia/S. Prospero, disputata per il Campionato di 2'
Categoria il 4 maggio 1997 e terminata con il risultato di 2 -1 per la società ospite, deducendo che
detta società aveva schierato, in detta gara, il calciatore Spaggiari Massimo in posizione irregolare.
II predetto calciatore, infatti, come da Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 aprile 1997, era stato
colpito da due provvedimenti disciplinari: la squalifica fino al 1° maggio 1997, per avere commesso
un atto di violenza nei confronti di un avversario, Ia squalifica per una giornata di gara per somma
di ammonizioni.
La Commissione Disciplinante, rilevando che la squalifica per una giornata di gara deve intendersi
assorbita nella squalifica fino al 1° maggio 1997, perché tale ultimo provvedimento ha una più
ampia efficacia sanzionatoria, concludeva per la regolare presenza del calciatore Spaggiari nella
partita in contestazione, in quanto la squalifica a tempo era stata scontata, e respingeva il reclamo
(Comunicato Ufficiale n. 42 bis del 16 maggio 1997). Propone appello in questa sede I'A.S.
Bedonia, sostenendo la erroneità della decisione impugnata, in quanto le due sarizioni irrogate al
calciatore Spaggiari devono sommarsi non potendo ritenersi assorbita nella squalifica a tempo la
squalifica per una gior-
nata di gara. L' appello si rivela fondato. Ed invero come questa C.A.F. ha già avuto occasione di
affermare (App. S. S. Lazio, S.p.A., Comunicato Ufficiale n. 13/C del 13 gennaio 1982), perchè
possa parlarsi di assorbimento, si deve trattare di sanzioni a tempo determinato che, lo stesso
giudice
riunisca in unico contesto assorbendo la sanzione minore in quella maggiore. Coesistendo due
sanzioni di specie diversa per fatti del tutto autonomi, l'unico criterio possibile da adottare è quello
del cumulo, che rispetta l'autonomia delle due decisioni. II calciatore Spaggiari, pertanto, scontata la
squalifica a tempo, d'immediata esecutività, dove la restare fermo ancora per una giornata di gara e
non poteva prendere parte
all'incontro Bedonia/S. Prospero disputatosi il 4 maggio 1997. La decisione impugnata deve, quindi,
essere annullata e, di conseguenza, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di
Giustizia Sportiva, deve irrogarsi a carico della U.S. S. Prospero la punizione sportiva della perdita
della predetta gara con il punteggio di 0 - 2 per avere schierato in questa un calciatore in posizione
irregolare.
La tassa di reclamo va restituita dall'appellante. Per questi motivi Ia C.A.F. in accoglimento
dell'appello come sopra proposto dalI'A.S. Bedonia di Bedonia (Parma), annulla I'impugnata
delibera, infliggendo all'U.S.S.
Prospero la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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