F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLI DELL’U.S. CLASSE E DEL CALCIATORE URBINATI MATTEO AVVER- SO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1997 INFLITTA A QUE- ST’ ULTIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Emilla Romagna – Com. Uff. n. 47 del 13.6.7996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLI DELL'U.S. CLASSE E DEL CALCIATORE URBINATI MATTEO AVVER- SO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1997 INFLITTA A QUE- ST' ULTIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Emilla Romagna - Com. Uff. n. 47 del 13.6.7996) Propongono separati appelli, avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, di cui al Com. Uff. n. 47 pubblicato in Bologna il 13 giugno 1996, il sodalizio U.S. Classe, in persona del suo Presidente, nonché il calciatore Urbinati Matteo. Lamentano i reclamanti I'erroneità delle valutazioni ai fini del giudizio di responsabilità espresso dalla Commissione e, comunque, I'eccessività della sanzione della squalifica fino al 31.12.1997, già comminata all'Urbinati medesimo dal Giudice Sportivo di detto Comitato (C.U. n. 43 del 23.5.1996) e confermata dalla Commissione anzidetta a seguito di reclami proposti da entrambe le parti sunnominate. Gli appelli vengono riuniti per connessione. II calciatore Urbinati è stato squalificato fino al 31.12.1997 avendo il Direttore di gara segnalato, con il proprio referto, che subito dopo la conclusione della gara disputata a Classe di Ravenna fra il sodalizio Classe di Ravenna ed il Brisighella in data 18.5.1996, valevole per la Coppa Interprovinciale Juniores 1996, il calciatore Urbinati Matteo lo colpiva violentemente in faccia lanciandogli il pallone da un metro di distanza e non pago di ciò aveva commentato il provvedimento di espulsione con frasi scurrili ed irriguardose. I reclamanti chiedono in questa sede l'annullamento della sanzione sul presupposto dell'erronea interpretazione da parte del Direttore di gara del gesto posto in essere dall'Urbinati. Secondo i ricorrenti, infatti, quest'ultimo si sarebbe limitato a consegnare - secondo la consuetudine di fine gara - il pallone all'arbitro che ne sarebbe stato attinto al volto involontariamente. Osserva il Collegio che la tesi dell'involontarietà del gesto avanzata dalle parti non è sostenibile a fronte di un referto gara, chiaro e di inequivoca interpretazione, e di una dichiarazione dell'arbitro, rilasciata in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare, con la quale ha integralmente confermato il referto ed esplicitamente escluso che il calciatore lo abbia colpito involontariamente. Per quanto concerne l'entità della sanzione, ritiene il Collegio medesimo di poter accogliere la richiesta subordinata degli appellanti di una sua riduzione, in quanto appare equa, ove si tenga conto delle modalità e delle conseguenze del fatto, una squalifica fino al 30.4.1997. Per i suesposti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dell'U.S. Classe di Classe di Ravenna e dal calciatore Urbinati Matteo, così provvede: - li accoglie parzialmente, riducendo al 30.4.1997 la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Urbinati Matteo; - ordina restituirsi le tasse versate.
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