F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNALE GONARS/SAN GIOVANNI DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale FriuIi Venezia Giulia – Com. Uff. n. 20 del 2.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNALE GONARS/SAN GIOVANNI DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale FriuIi Venezia Giulia - Com. Uff. n. 20 del 2.1.1997) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, a seguito di reclamo della S.S. S. Giovanni, ha inflitto all'A.C. Comunale Gonars di Gonars (Udine) la punizione sportiva della perdita della gara Comunale Gonars/S. Giovanni del Campionato di 1° Categoria, disputata il 3 novembre 1996, per aver schierato il calciatore Strizzolo Marco, il quale non aveva scontato la squalifica per una gara, inflittagli nella decorsa stagione sportiva quale tesserato con la società Ita Palmanova. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 2 gennaio 1997, ha proposto appello la società A.S. Comunale Gonars chiedendo I'annullamento della sanzione ed il ripristino del risultato (2 - 0) acquisito in campo. Con il primo motivo I'appellante ha eccepito la mancata osservanza dall'art. 30 comma 2 C.G.S. per non essere stati contestati gli addebiti e di non essere stata convocata per la trattazione del giudizio. Tale doglianza non è fondata, posto che la norma invocata concerne esclusivamente la procedura del giudizio per illecito sportivo. La fattispecie costituita dalla partecipazione alla gara di calciatori squalificati è esplicitamente prevista dell'art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S., in applicazione delle norme procedurali di cui all'att. 37 dello stesso Codice. Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla interpretazione dall'art. 12 commi 3 e 6 C.G.S., la cui formulazione è talmente chiara e precisa che non ha bisogno di una maggiore illustrazione: in sostanza, le squalifiche devono esser scontate dal calciatore, nel caso che abbia cambiato società, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenza. Inoltre, il calciatore che deve ancora scontare la squalifica, in base al principio della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare alle quali abbia seguitato a partecipare, senza scontare la squalifica stessa. Sostiene, infine, la società che in ogni caso andrebbe valutato se I'irregolare partecipazione alla gara di un calciatore squalificato sia stata determinante sull'esito della stessa. AI Giudice però non è concessa un'interpretazione della norma al di fuori di quella letterale al fine di non superare la volontà del legislatore, che, nel caso in esame, ha ritenuto sanzionabile la condotta omissiva annhe solo colpa della società che faccia gareggiare un calciatore squalificato. II reclamo, pertanto, va rigettato e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dell'A.C. Comunale Gonars di Gonars (Udine) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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