F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORVISCOSA/COMUNALE GONARS DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 21 del 15.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORVISCOSA/COMUNALE GONARS DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 21 del 15.1.1997) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del l5.gennaio 1997, infliggeva alla A.C. Comunale Gonars la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, su reclamo della S.S. San Giovanni, in relazione all'incontro Comunale Gonars/San Giovanni, disputato per il Campionato di 1° Categoria, Girone C, il 3 novembre 1996, per avervi fatto partecipare il calciatore Strizzolo Marco in posizione irregolare perché squalificato. II predetto giocatore era incorso nella squalifica per una giornata di gara, per somma di ammonizioni, nell'ultima giornata di gara del Campîonato Juniores della stagione 1995-96 allorché militava nella A.C. Ita Palmanova. Con la stessa decisione la Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore Strizzolo aveva partecipato in precedenza ad altre gare del Campionato di 1° Categoria, inviava gli atti al Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Su deferimento di questi, infine, la stessa Commissione Disciplinare, considerato che il calciatore in parola aveva preso parte a sètte gare del predetto Campionato senza scontare la giornata di squalifica e, quindi, in posizione irregolare in tutte le suddette gare, ma che, in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 37, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara poteva riguardare solo la gara Torviscosa - Comunale Gonars, disputata nei sessanta giorni dal deferimento, mentre le sanzioni disciplinari potevano estendersi a tutte le altre gare, irrogava alla A.C. Comunate Gonars la punizione sportiva della perdita della gara Torviscosa Comunale Gonars per 0-2, I'ammenda di L. 250.000 e una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Strizzolo. Avverso detta decisione propone reclamo in questa sede I'A.C. Comunale Gonars. La società reclamante, con un primo motivo di appello, sostiene che, nella fattispecie, sarebbe stato erroneamente applicato I'art. 37, comma terzo, del Codice di Giusti zia Sportiva. II deferimento del Presidente del Comitato Regionale, rileva I'appellante, non comporterebbe I'automatica instaurazione di un giudizio ma solo una remissione in termini per le società interessate che possono così inoltrare un loro reclamo, altrimenti precluso dalla scadenza termini di rito. II motivo è evidentemente infondato. II deferimento rimesso al Presidente del Comitato Regionale, di cui all'att. 37, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, è uno strumento, conferito nell'interesse dell'ordinamento sportivo,.volto a garantire, in modo obiettivo, la regolarità dei campionati; quando irregolarità nello svolgimento delle gare non sono state fatte valere dalle società che le hanno subite nei termini perentoriamente stabiliti per proporre reclamo nel proprio interesse. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato. L'appellante, che ripete, come emerge dagli atti della controversia, deduzioni già rigettate dalla Commissione Disciplinare nella decisione relativa alla gara Comunale Gonars/San Giovanni, sostiene che il calciatore Strizzolo, squalificato nell'ultima giornata' di gara della stagione 1995- 96, avendo cambiato società avrebbe dovuto scontare da squalifica, a norma dell'art. 12, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, nella prima giornata del campionato disputato dalla nuova società. Ciò comporta continua I' appellante, che il predetto giocatore avrebbe dovuto astenersi dal partecipare solo a detta prima gara e che solo in questa, in conclusione, era in posizione irregolare. Deve in contrario osservarsi che il calciatore squalificato si trova in posizione irregolare finché non sconta la squalifica e, .quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse questa anche l' ultima di una lunga serie di gare. II principio cd. della perpetuatio sanzionatoria è del resto assai noto per essere posto in discussione. Da respingere è anche il terzo motivo di appello con il quale la reclamante ha rilevato che il calciatore ha scontato la squalifica allorché tesserato per PA C. Ita Palmanova, non ha partecipato alle gare finali nazionall che detta società ha disputato per il Campionato di Calcio a Cinque. Stabilisce, infatti, I'art. 12, comma terzo, del Codice di Giustlzia Sportiva che "il calciatore colpito dalla squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale gli giocava quando è avvenuta I'infrazione che ha determinato il provvedimento". Poiché il calciatore è stato squalificato nell'ultima gara del campionato al quale partecipava la sua squadra, la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara disputata dalla stessa squadra nel campionato Successivo. II calciatore stesso quindi, nell'annata 1995 -96 ben poteva partecipare alle gare del campionato di Calcio a cinque. Nell'annata successiva, con il cambio di squadra è scattata l' altra disposizione contenuta nello stesso art. 12, al comma sesto, per la quale " nel caso in cui il calciatore colpito da sanzione abbia cambiato società, la squalifîca viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza". II calciatore Strizzolo non avrebbe dovuto partecipare alla prima gara di campionato della A.C. Comunale Gonars prima squadra della nuova società di appartenenza, e, pertanto, non avendo scontato la squalifica In detta gara nè in quelle successive si trovava in posizione irregolare anche nella gara di cui alla presente decisione. Questa Commissione, pertanto non può che confermare quanto già deciso dalla _ Commissione .Disciplinare. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l' appello come sopra proposto dall'A.C. Comunale Gonars di Gonars (Udine) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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