F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ANDORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.3.1999 INFLITTA AL CALCIATORE IURILLI PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 36 del 10.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. ANDORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO
AL 31.3.1999 INFLITTA AL CALCIATORE IURILLI PIETRO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 36 del 10.4.1997)
L'Arbitro della gara Alassio Auxilium/Andora, disputata ad Alassio il 23 febbraio 1997 e valevole
per il Campionato di 2à Categoria, riferiva che al termine della gara il calciatore dall'U.S. Andora,
lurilli Pietro, gli aveva rivolto un frase irriguardosa, mentre rientrava nello spogliatoio, e che lo
stesso gli aveva tirato contro una bottiglia di plastica piena di acqua, che lo colpiva al fianco destro,
procurandogli dolore.
La conseguente squalifica inflitta fino al 31 marzo 1997 dal Giudice Sportivo con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 30 gennaio 1997, a carico del calciatore,
impugnata dalla società, veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, la quale disattendeva il
motivo con cui la società assumeva che la bottiglia non era stata scagliata.dallo lurilli, bensì dal
tesserato Natale Fortunato, che aveva le funzioni di guardalinee. `
Avverso tale decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36, in data 10 aprile 1997, la società Andora
adiva questa C.A.F., insistendo per l'annullamento della suddetta sanzione disciplinare.
Ritiene la C.A.F. che gli atti ufficiali hanno smentito la versione sostenuta dalla società. soprattutto
in considerazione che l'arbitro ha confermato di essere certo che a lanciargli la bottiglia ed a
colpirlo era stato lo lurilli Pietro.
Deve aggiungersi che l'arbitro non poteva incorrere in un errore di persona perché lo lurilli lo ha
prima ingiuriato e poi scagliato la bottiglia. Le due azioni sono state simultanee e l'identificazione è
stata certa.
L'appello deve, pertanto, essere respinto e la tassa di reclamo versata deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Andora di Andora
(Savona) e dispone incamerarsi la tassa relativa.
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