F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILANESE CORVETTO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI MILANESE CORVETTO 1920/GIOVANILE LUNGAVILLA DEL 6.4.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 34 del 2.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILANESE CORVETTO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI MILANESE CORVETTO 1920/GIOVANILE LUNGAVILLA DEL 6.4.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 34 del 2.5.1997) L'A.C. Milanese Corvetto 1920 ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 2 maggio l997 con cui, riformando in parte quella del Giudice Sportivo di primo grado, ha confermato la sanzione della perdita della gara Milanese Corvetto 1920/Giovanile Lungavilla disputata il 6 aprile 1997 assegnando il punteggio di 0 - 2 a questa ultima squadra ed ha ridotto al 28 febbraio 1998 la squalifica al calciatore Mantice Francesco. Deduce la società reclamante: 1) - che la gara poteva essere portata a termine, non essendosi verificati fatti e situazioni tali da determinare il Direttore di gara alla sospensione; 2) - che il calciatore Mantice doveva essere ritenuto estraneo all'episodio di violenza segnalato dal Direttore di gara. Prendendo in considerazione il motivo relativo alla squalifica del calciatore Mantice, questa Commissione non può che prendere atto della congruità e completezza della motivazione espressa dal Giudice Sportivo di 2° Grado che, con riferimento al referto arbitrale, peraltro preciso e puntuale sulla individuazione dell' autore del fatto violento, ha sancito la responsabilità del calciatore Mantice. Tutte le considerazioni di carattere logico fatte dalla reclamante suscettibili comunque di agevole contestazione, s'infrangono sul contenuto del referto arbitrale che non lascia spazi ad alcun dubbio sull'identificazione dal responsabile. Va riformata invece la decisione nella parte in cui ha ritenuto di assegnare la partita vinta alla squadra avversaria della società reclamante e ciò sul presupposto che la sanzione fosse diretta ed inevitabile conseguenza della decisione di sospendere Ia partita, assunta dal Direttore di gara al 35° del secondo tempo a causa degli atti di violenza che si sarebbero verificati. Questa Commissione ritiene, invece, che, in occasione della gara in contestazione, i fatti segnalati dal Direttore di gara, pur recepiti nella loro interezza in omaggio al principio della natura di documento di prova privilegiata che il referto arbitrale ha, non avevano assunto proporzioni tali da influire decisamente sul regolare svolgimento della gara. Il giudizio sulla regolarità della gara appartiene esclusivamente all'Organo di Giustizia Sportiva e lo può dare, in esclusiva autonomia, dopo avere valutato, ed apprezzato i dati di fatto che gli vengono sottoposti dagli organi competenti e dopo aver stabilito l'incidenza degli stessi ai fini della regolarità. Premesso che, nel caso di specie, vanno valutati i fatti e le situazioni che si sono verificati prima della decisione dell' arbitro di sospendere la gara, e non quelli successivi, che invece hanno rilevanza sotto altro profilo, appare di tutta evidenza esservi stata una supervalutazione della situazione di pericolo da parte del Direttore di gara. Non si può e non si deve sospendere una gara solo perché "quattro, cinque, sei, poi altre persone... oltrepassavano la rete ed entravano in campo minacciandomi ed agitando i pugni...". . Occorre ben altro perché si possa ritenere realizzata la condotta di cui all'art. 7 C.G.S. e quindi perché il Giudice Sportivo esprima il giudizio di decisiva influenza del comportamento incriminato ai fini del regolare svolgimento della gara. Essendo stata sospesa la, gara e, riavendo quindi la stessa avuto regolare svolgimento a causa di una intempestiva ed eccessiva decisione del Direttore di gara, la Commissione non può non prendere atto dí ciò e quindi ordinare, a norma del n. 4 delI'art. 7 là rípétiziohe della gara. Per questi motivi la C.A.F, sull'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Milanese Corvetto 1920 di Milano, così provvede: - in parziale accoglimento, annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2 inflitta alla società reclamante, disponendone la ripetizione; - lo respinge nel resto; - ordina la restituzione della relativa tassa.
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