F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CREMENAGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CREMENAGA/CUNARDO FERRERA DEL 6.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 17 del 14.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CREMENAGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CREMENAGA/CUNARDO FERRERA DEL 6.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 del 14.11.1996) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 17 del 14 novembre 1996, Ia Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Cunardo Ferrera, avverso la regolarità della gara Cremenaga/Cunardo Ferrera, disputata il 6.10.1996 per il Campionato di 3° Categoria, avendo accertato che alla stessa, nelle file della controparte, aveva partecipato il calciatore Fabio Baraldo, tesserato per altra società e quindi privo di titolo, infliggeva all'A.S. Cremenaga la punizione sportiva della perdita della gara e I'ammenda di L. 150.000, squalificando il calciatore fino al 14.12.1996 e inibendo il Dirigente Accompagnatore ufficiale, Massimo Vaglio, fino alla stessa data. Avverso tale pronuncia ricorreva a questa C.A.F. I'A.S. Cremenaga, la quale anzitutto evidenziava come il calciatore fosse stato impiegato, in quanto la società, in perfetta buona fede e sulla base di informazioni fornitele dal Comitato Regionale Lombardia, aveva ritenuto che fosse corretto il suo tesseramento. A parte ciò, I' appellante rilevava come, in relazione alla gara di cui trattasi, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Varese avesse deliberato (C.U. del 9.10.1996) la squalifica fino al 3.11.1996 del "tecnico" dell'A.S. Cunardo Ferrera, Marcello Cadei; questi era in effetti, il Presidente della società, il quale, nella detta qualifica, aveva sottoscritto il reclamo indirizzato alla Commissione Disciplinare il 29.10.1996, ovvero quando era ancora efficace il provvedimento disciplinare che gli inibiva ogni svolgimento di attività federale e quindi anche di rappresentare la società dinanzi agli Organi di disciplina. In conseguenza di ciò, il reclamo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; non avendo ciò disposto la Commissione Disciplinare, I' appellante chiedeva che vi provvedesse questa Commissione, alla quale rivolgeva, in ipotesi, istanza di riduzione delle sanzioni disciplinari inflitte. L'appello è fondato. Questa Commissione ha disposto, con Ordinanza del 3.1.1997, di assumere relazioni presso il Comitato Provinciale di Varese, al fine di accertare la qualità della persona squalificata dal Giudice Sportivo in occasione della gara in esame, nel corso della quale aveva svolto la funzione di "tecnico"; si è così potuto accertare che la persona stessa è quel Marcello Cadei che, nel foglio di censimento 1996/97 dell'A.S Cunardo Ferrera, figura quale Presidente. Ed è la stessa persona che sottoscrisse il reclamo avverso la regolarità della gara.Poiché si è anche acclarato che, alla data della sottoscrizione, il Cadei era colpito da provvedimento disciplinare inflittogli dal Giudice Sportivo, ne deriva che, non potendo per tutta la durata del detto provvedimento svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C., il Cadei non era legittimato a sottoscrivere il reclamo ed a rappresentare la società dinanzi alla Giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare avrebbe dovuto rilevare I' inammissibilità del reclamo, che pertanto deve essere rilevata in questa sede, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.; Ia decisione impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, ripristinandosi il risultato acquisito sul campo. Vanno annullati i consequenziali provvedimenti disciplinari. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi, proposto dall'A.S. Cremenaga di Cremenaga (Varese), annulla ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., I' impugnata delibera per inammissibilità del reclamo avanzato dall'A.S. Cunardo Ferrera davanti la Commissione Disciplinare, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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