F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S, MARCONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR PERCONTI/MARCONI DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Comunicafo Ufficiale n. 131 del 10.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S, MARCONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR PERCONTI/MARCONI DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Comunicafo Ufficiale n. 131 del 10.4.1997) La Polisportiva Vigor Perconti proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in ordine allagata Vigor Perconti/Marconi, disputata per il Campionato di 2° Categoria il 9 marzo 1997 é terminata con il risultato di 3-1 per la società ospite, deducendo che detta società aveva schierato in detta gara i calciatori Mazza Mauro e Giardino Marco in posizione irregolare, in quanto il primo tesserato per la Polisportiva Aurelio, il secondo per la società L' Edicola. La Commissione Disciplinare, accertato che il Calciatore Giardino non era tesserato per la A.S. Marconi ma per la società L'Edicola che, pertanto era in posizione irregolare nella gara di cui trattasi, irrogava alla A.S. Marconi la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 2, in applicazione dell' art. 7, comma quinto del Codice Giustizia Sportiva, oltre un ammenda di lire 200.000 e al calciatore Giardino La squalifica per quattro giornate di gara (Comunicato Ufficiale n. 131 del 10 aprile 1997). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la A.S. Marconi affermando che il calciatore Giardino non è stato mai tesserato per la società L'Edicola, militante nel campionato di calcio a cinque. L'appello è infondato. Da verifiche eseguite presso l'Ufficio Tesseramento Centrale è risultato che il predetto calciatore è tesserato dal 10 ottobre 1996 per la società L'Edicola. Lo stesso, pertanto, non poteva prendere parte alla gara in contestazione per I'A.S. Marconi. La decisione impugnata deve, pertanto, essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Marconi di Roma e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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