F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/COLLATINO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 3.1.1997) APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/LADISPOLI DELL’8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio-Com.Uff. n. 91 del 3.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/COLLATINO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 91 del 3.1.1997) APPELLO DELL'U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/LADISPOLI DELL'8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio-Com.Uff. n. 91 del 3.1.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n.91 del 3 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - riuniti per connessione i reclami separatamente proposti dall'U.S. Ladispoli e dal G.S. Collatino avverso la regolarità rispettivamente delle gare Nuova Vis Subiaco/Ladispoli dell' 8.12.1996 e Nuova Vis Subiaco/Collatino del 24.11.1996, valide per il, Campionato di Eccellenza - accertato che alle medesime aveva effettivamente partecipato, nelle file dell'A.S. Nuova Vis Subiaco, il calciatore Pasquale Oliviero; ritenuto, tuttavia, che tale partecipazione non fosse irregolare, in quanto costui, già tesserato come allenatore e calciatore dalla S.S. Priverno, avendo dismesso la qualità di allenatore sulla base di un accordo datato, 5.11.1996, legittimamente era stato trasferito alla Nuova Vis Subiaco, non violando la norma dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F, secondo cui agli allenatori dilettanti e consentito tesserarsi come calciatori solo in favore della società di appartenenza, rigettava i reclami, confermando i risultati acquisiti sul campo. Avverso tale decisione si appellavano a questa C.A.F I' U.S. Ladispoli e il G.S. Collatino, entrambe sostenendo l'illegittimità del tesseramento e chiedendo in proprio favore I'applicazione dall'art. 7 C.G.S. Ciò premesso e riuniti gli appelli, ritiene questa Commissione di doverne affermare . la fondatezza. Come più volte la C.A,F. ha deciso, I'art..40 comma 2 sopra citato si presta ad un' unica interpretazione: gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali caiciatori solo per la società presso la quale svolgono I'attività di tecnico; ciò, deve,ritenersi, almeno fin quando non siano depennati dagli elenchi medesimi, il che, nella specie, e avvenuto solo dopo l'insorgere della controversia. La Commissione Disciplinare ha conferito valore determinante al cosiddetto accordo tra società di appartenenza e tecnico, derivando la legittimità del tesseramenti come calciatore dalla dismissione in concreto dell'attività di allenatore. Ma, a prescindere dal rilievo che I'atto è privo di data certa e quindi non potrebbe svolgere un'utile funzione probatoria neppure in tale ottica, resta pur sempre che I'Oliviero al momento in cui si tesserava come calciatore era sempre iscritto negli elenchi degli allenatori; ciò che tassativamente gli inibiva il secondo tesseramento agonistico. Deriva da ciò che la delibera impugnata deve essere annullata e in favore delle società appellanti deve essere applicato il disposto dall'art. 7 C.G.S.,con assegnazione della gara vinta per 2 a 0 . Consegue la restituzione delle tasse di reclamo. Per i suddetti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come innanzi proposti dal G.S. Collatino di Roma e dell'U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma), in accoglimento degli stessi, annulla I'impugnata delibera ed infligge all'A.S. Nuova Vis Subiaco la punizione sportiva della perdita delle suindicate gare con il punteggio di 0 - 2. Ordina la restituzione delle tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it