F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/COLLATINO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 3.1.1997) APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/LADISPOLI DELL’8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio-Com.Uff. n. 91 del 3.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DEL G.S. COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS
SUBIACO/COLLATINO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 91 del 3.1.1997)
APPELLO DELL'U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS
SUBIACO/LADISPOLI DELL'8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio-Com.Uff. n. 91 del 3.1.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n.91 del 3 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare presso la
L.N.D. - riuniti per connessione i reclami separatamente proposti dall'U.S. Ladispoli e dal G.S.
Collatino avverso la regolarità rispettivamente delle gare Nuova Vis Subiaco/Ladispoli dell'
8.12.1996 e Nuova Vis Subiaco/Collatino del 24.11.1996, valide per il, Campionato di Eccellenza -
accertato che alle medesime aveva effettivamente partecipato, nelle file dell'A.S. Nuova Vis
Subiaco, il calciatore Pasquale Oliviero; ritenuto, tuttavia, che tale partecipazione non fosse
irregolare, in quanto costui, già tesserato come allenatore e calciatore dalla S.S. Priverno, avendo
dismesso la qualità di allenatore sulla base di un accordo datato, 5.11.1996, legittimamente era stato
trasferito alla Nuova Vis Subiaco, non violando la norma dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F, secondo cui
agli allenatori dilettanti e consentito tesserarsi come calciatori solo in favore della società di
appartenenza, rigettava i reclami, confermando i risultati acquisiti sul campo.
Avverso tale decisione si appellavano a questa C.A.F I' U.S. Ladispoli e il G.S. Collatino, entrambe
sostenendo l'illegittimità del tesseramento e chiedendo in proprio favore I'applicazione dall'art. 7
C.G.S.
Ciò premesso e riuniti gli appelli, ritiene questa Commissione di doverne affermare . la fondatezza.
Come più volte la C.A,F. ha deciso, I'art..40 comma 2 sopra citato si presta ad un' unica
interpretazione: gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento
quali caiciatori solo per la società presso la quale svolgono I'attività di tecnico; ciò, deve,ritenersi,
almeno fin quando non siano depennati dagli elenchi medesimi, il che, nella specie, e avvenuto solo
dopo l'insorgere della controversia.
La Commissione Disciplinare ha conferito valore determinante al cosiddetto accordo tra società di
appartenenza e tecnico, derivando la legittimità del tesseramenti come calciatore dalla dismissione
in concreto dell'attività di allenatore. Ma, a prescindere dal rilievo che I'atto è privo di data certa e
quindi non potrebbe svolgere un'utile funzione probatoria neppure in tale ottica, resta pur sempre
che I'Oliviero al momento in cui si tesserava come calciatore era sempre iscritto negli elenchi degli
allenatori; ciò che tassativamente gli inibiva il secondo tesseramento agonistico.
Deriva da ciò che la delibera impugnata deve essere annullata e in favore delle società appellanti
deve essere applicato il disposto dall'art. 7 C.G.S.,con assegnazione della gara vinta per 2 a 0 .
Consegue la restituzione delle tasse di reclamo.
Per i suddetti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come innanzi proposti dal G.S. Collatino di Roma e
dell'U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma), in accoglimento degli stessi, annulla I'impugnata delibera
ed infligge all'A.S. Nuova Vis Subiaco la punizione sportiva della perdita delle suindicate gare con
il punteggio di 0 - 2. Ordina la restituzione delle tasse versate.
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