F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA OUERCIA/NUOVA BAGNAlA DEL 28.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 182 del 17.5.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA OUERCIA/NUOVA BAGNAlA DEL 28.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 182 del 17.5.1996). Con Com. Uff. n. 182 del 17 maggio 1996 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva il reclamo dell'A.S. Nuova Bagnaia confermando così le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di detto Comitato, di cui al Com. Uff. n. 166 del 26 aprile 1996, il quale, in relazione alla gara La Ouercia/Nuova Bagnaia del 28.4.1996, essendo rimasto accertato, sulla scorta del referto arbitrale, che I'A.S. Nuova Bagnaia aveva effettuato quattro sostituzioni anziché le tre consentite dalle vigenti norme, infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara in questione, I'ammenda di L.200.000 nonché inibiva fino al 15.5.1996 il dirigente della stessa, Sig. Camera Bruno. La sopraricordata decisione della Commissione Disciplinare viene ora impugnata dall'A.S. Nuova Bagnaia davanti a questa C.A.F in data 29.5.1996. L'appello è inammissibile. Invero, I'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.dispone che i reclami in ultima istanza devono esere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Orbene, nel caso di specie, il Comunicato Ufficiale n. 182 è stato pubblicato in data 18.5.1996 mentre I'appello è stato inoltrato in data 29.5.1996 e quindi oltre il termine perentoriamente fissato dalla su richiamata norma. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come sopra proposto dall'A.S. Nuova Bagnaia di Bagnaia (Viterbo) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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