F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MONTE MARIO COOR AVVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.1.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PIRIA ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Comunicato Ufficiale n. 121 del 13.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. MONTE MARIO COOR AVVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 31.1.1998 INFLITTA AL CALCIATORE PIRIA ANDREA (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Comunicato Ufficiale n. 121
del 13.3.1997)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha respinto il reclamo avanzato
dalla U.S. Monte Mario Coop. contro la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la squalifica
fino al 31.1.1998 del calciatore Piria Andrea (Comunica lo Ufficiale n. 121 del 13 marzo 1997).
La U.S. Monte Mario Coop ha trasmesso a questa C.A.F., in data 14.3.1997, "preannunciò di
ricorso avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare.
Emerge dagli atti di causa che la stessa società non ha fatto seguire al preannuncio la trasmissione
dei motivi di impugnazione.
E' indubbio, in base alla disciplina dell' art. 27 comma 2 lettera a) C.G.S., che la trasmissione
tempestiva dei motivi di appello costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità del ricorso,
come dell resto afferma la giurisprudenza costante di questa Commissione d'Appello Federale.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara Inammissibile, per omesso invio dei motivi dopo il preannuncio
di reclamo,l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Monte Mario Coop. di Roma. Dispone
l'incameramento della relativa tassa.
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