F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/ 1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAMPIERDARENESE C.U.L.M.V. CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE DEL TORNEO GIOVANI CALCIATRICI REGIONE LIGURIA t996 DISPUTATE CONTRO LA S.C. MOLASSANA BOERO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 2 dell’11.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/ 1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SAMPIERDARENESE C.U.L.M.V. CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE DEL TORNEO GIOVANI CALCIATRICI REGIONE LIGURIA t996 DISPUTATE CONTRO LA S.C. MOLASSANA BOERO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 2 dell'11.7.1996)) L'U.S. Sampierdarenese C.U.L.M.V. ha appellato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria con la quale era stato respinto il reclamo avanzato dalla società in ordine alla regolarit8 della gara Sampierdarenese C.U.L.M.V./Molassana disputatasi il 29.5.1996 nell'ambito del Torneo Giovani Regione Liguria 1996 organizzato dalla Divisione Calcio Femminile. Rileva il Collegio in via preliminare che, a norma dall'art. 35 n. 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva (introdotto con il Comunicato Ufficiale n. 107/A pubblicato il 5 giugno 1996). "non è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni di carattere tecnico disciplinare in ordine alla regolarità ed allo svolgimento delle gare per I' attività ricreativa ed amatoriale di cui all'art. 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti". Ne consegue che I' appello, proposto con atto inoltrato il 18 luglio 1996, è da dichiarare inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 bis C.G.S., I' appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Sampierdarenese C.U.L.M.V. Calcio Femminile di Genova. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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