F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TURRIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURRIS/SABATELLA RICCIA DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 29 del 14.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 3 Gennaio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. TURRIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TURRIS/SABATELLA RICCIA DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 29 del 14.11.1996)
La S.S. Sabatella Riccia proponeva reclamo avverso I'esito della gara Turris/Sabatella Riccia
disputata per il Campionato di Eccellenza, il 22 settembre 1996 e terminata con il risultato di 6 - 1
per la squadra di casa.
Lamentava la S.S. Sabatella Riccia che I'U.S. Turris aveva schierato nella suddetta gara il calciatore
Romano Carmine in posizione irregolare in quanto il predetto, pur essendo stato squalificato per
una giornata, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 47
del 4 aprile 1996, relazione all'ultima gara del Campionato Juniores 1995/96, non aveva scontato la
sanzione nella prima giornata di campionato ne in quella successiva del 22 settembre 1996.
La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise accoglieva il
reclamo della S.S. Sabatella Riccia, richiamandosi al principio della "perpetuatio sanzionatoria".
secondo il quale permane in posizione irregolare il calciatore squalificato che non ha scontato la
squalifica e, per I'effetto infliggeva all'U.S. Tutris, in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice
di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0 -
2 (Com. Uff. n. 29 del 14 novembre 1996).
Propone appello in questa sede I'U.S. Turris che, in sintesi, contesta il principio sopra ricordato
della cd. perpetuatio sanzionatoria e rileva il difetto di motivazioni della decisione impugnata, sotto
il profilo che non risulterebbero chiare le ragioni della mancata confutazione delle controdeduzioni
da essa proposte.
L'U.S. Turris sostiene che la punizione sportiva inflittale per avere schierato il calciatore
squalificato nella prima giornata del Campionato di Eccellenza, che aveva comportato la perdita
della gara disputata con I'Isernia Calcio Sport, doveva portare a ritenere che la squalifica inflitta al
calciatore Romano fosse stata scontata in detta gara. L'assunto si rivela infondato.
Come la giurisprudenza di questa C.A.F ha costantemente affermato la squalifica si intende scontata
quando il calciatore non prende parte ad una gara ufficiale (usualmente quella successiva) del
campionato di competenza.
Se il calciatore, nonostante la squalifica, prende parte alla gara successiva e ad altre non ha
evidentemente scontato la squalifica e, pertanto, in ciascuna di dette gare è in posizione irregolare e,
quindi, per ciascuna delle gare stesse scatta, per la società che ha utilizzato il calciatore, la sanzione
stabilita dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In applicazione di detti principi non può affermarsi che solo perché è stata sanzionata la
partecipazione del calciatore alla gara dall'U.S. Turris contro I'Isernia Calcio Sport la squalifica
deve intendersi scontata.
Sarebbe stata scontata in detta gara solo se il calciatore non vi avesse preso parte.
La Commissione Disciplinare ha esattamente applicato i surrichiamati principi e li ha anche
adeguatamente rappresentati, con congrua motivazione nella decisione impugnata che, pertanto,
deve essere confermata.
La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dell'U.S. Turris di Santa
Croce di Magliano (Campobasso) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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