F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SABATELLA RICCIA/ATLETICO TRIVENTO DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 36 del 12.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SABATELLA RICCIA/ATLETICO TRIVENTO DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 36 del 12.12.1996)
L'A.S. Atletico Trivento proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Molise rilevando, in ordine alla gara Sabatella Riccia/Atletico Trivento, disputata per il
Campionato di Eccellenza il 27 ottobre 1996 e terminata con il risultato di 2 - 0 per la squadra di
casa, che per la gara stessa la S.S. Sabatella Riccia aveva schierato il calciatore Pietrantonio
Liberato in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società in conformità con la
normativa regolamentare relativa ai tesseramenti.
Chiedeva, quindi, la reclamate che venisse irrogata alla società avversaria le punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, ai sensi dall'art. 7, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare, vagliate anche le controdeduzioni della società controinteressata,
respingeva il reclamo ritenendo regolare il tesseramento del calciatore Pietrantonio e legittima,
quindi, la sua presenza in campo nelle file della S.S. Sabatella Riccia (Coni. Uff. n. 36 del 12
dicembre 1996).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Atletico Trivento, che
ripropone gli argomenti già esposti nel primo grado di giudizio, reiterando la richiesta diretta
all'assegnazione della vittoria a tavolino per la suindicata gara.
L'appello si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto.
II calciatore Pietrantonio, tesserato per la U.S. San Giuliano del Sannio, era stato da detta società
trasferito, a titolo temporaneo, alla U.S. Vinchiaturo Colledanchise il 17 settembre 1996, ma detto
trasferimento veniva risolto consensualmente, in data 15 ottobre 1996, con accordo fra le due
società ai sensi dall'art. 103 bis, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FI.G.C., di tal
che il calciatore ritornava alla originaria società di appartenenza U.S. San Giuliano del Sannio.
II 17 ottobre 1996, peraltro, per inattività della U.S. San Giuliano del Sannio, che non si era iscritta
al campionato di competenza nè ad altro campionato, lo stesso veniva svincolato, si sensi dall'art.
110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
In data 18 ottobre 1996, contraeva nuovo tesseramento per la S.S. Sabatelta Riccia.
Nella decisione della Commissione Disciplinare si afferma la regolarità di detto ultimo
tesseramento del Pietrantonio, rilevandosi che, in base all'art. 103 bis delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., nel testo novellato di cui al Comunicato Ufficiale n. 107/A del 5 giugno
1996, il calciatore, una volta ripristinati i rapporti con la società originaria, a seguito di risoluzione
consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, può da questa essere utilizzato e "può" essere
altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel
periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, soltanto se I'accordo fra le parti sia stato
formalizzato e depositato (spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede I'inizio
del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.
Nella decisione impugnata si afferma che essendosi seguita la procedura stabilita dalla disposizione
ora riportata, il calciatore Pietrantonio ben poteva essere tesserato con I'A.S. Sabatella Riccia ed
essere da questa utilizzato nella gara di cui trattasi. La Commissione Disciplinare ha erroneamente
interpretato la norma di cui ha fatto applicazione. Ed invero, in base a detta norma, un nuovo
trasferimento del calciatore rientrato nella società di appartenenza per risoluzione consensuale del
rapporto di tesseramento temporaneo e consentito solo nel periodo previsto per i trasferimenti e le
cessioni suppletive.
II tesseramento del calciatore per la S.S. Sabatella Riccia poteva essere effettuato solo, quindi, nel
periodo tra 11 4 novembre e l'11 novembre 1996, in quanto in applicazione delle disposizioni
contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., veniva stabilito per detto periodo la
riapertura delle liste.
Ciò comporta che il calciatore non poteva essere utilizzato dalla S.S. Sabatella Riccia in data
antecedente detto periodo, prima, cioè, del 4 novembre.
II calciatore, pertanto, aveva partecipato alla gara in contestazione, disputata il 27 ottobre 1996, in
posizione irregolare.
Deve, pertanto, accogliersi I'appello preposto dall'A.S. Atletico Trivento e, in applicazione dall'art.
7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, assegnarsi alla predetta società la vittoria nella gara,
suindicata con il punteggio di 0 -2.
La tassa reclamo va restituita all'appellante.
Per i suesposti motivi la C A F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall' A.S. Atletico
Trivento di Triveneto (Campobasso), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Sabatella
Riccia la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Ordina la
restituzione della tassa versata.
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