F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN GIACOMO INTERAMNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SESTO CAMPANO/SAN GIACOMO INTERAMNIA DEL 13.10.1996 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FARINA ANGELO IN POSIZIONE IRREGOLARE. (Delibera della;Cominissione Disciplinare prèsso il . Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 36 del 12.12.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SAN GIACOMO INTERAMNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SESTO CAMPANO/SAN GIACOMO INTERAMNIA DEL 13.10.1996 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FARINA ANGELO IN POSIZIONE IRREGOLARE. (Delibera della;Cominissione Disciplinare prèsso il . Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 36 del 12.12.1996). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, giudicando sul reclamo proposto dalla S.S. Sesto Campano relativamente alla gara del Campionato Regionale di Eccellenza disputato con I'U.S. San Giacomo Interamnia il 13 ottobre 1996, irrogava a quest'ultima società la punizione sportiva di perdita del'incontro con il punteggio di 0 - 2 in quanto aveva schierato in campo il calciatore Farina Angelo in posizione irregolare; si era infatti accertato che al predetto, con Comunicato Ufficiale n. 52 del 27 aprite 1996, era stata inflitta la squalifica per due giornate in riferimento a gara del Campionato Juniores regionale 1995/96 e detta squalifica non era stata scontata nella precedente stagione sportiva. L'U.S. San Giacimo Interamnia ha proposto, appello avverso la sopra citata decisione sostenendo che il Farina, dopo il provvedimento di squalifica, non aveva preso parte alle partite ai spareggio del Campionato di Eccellenza che la società aveva disputato al termine della trascorsa stagione sportiva, e in tal modo aveva scontato la punizione che gli era stata inflitta. II gravame non ha fondamento. La motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, del tutto conforme al dettato regolamentare, nonché a quanto esplicitato al riguardo dalla L.N.D. in materia di esecuzione delle sanzioni, trova conforto nella costante giurisprudenza di questo organo giudicante. E' pacifico in punto di fatto che il Farina, non poté scontare la squalifica nella stagione sportiva 1995/96, in quanto non vennero disputate altre gare dalla squadra nella quale egli militava quando commise l'infrazione; ne consegue che la sanzione avrebbe dovuto essere scontata, trattandosi di calciatore "fuori quota' per la squadra Juniores, a partire dalla prima giornata del Campionato di Eccellenza, cui prendeva parte I'U.S. San- Giacomo Interamnia, nella corrente stagione sportiva. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. San Giacomo Interamnia di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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