F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. OLIMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA AGNONESEICAMPOBASSO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il ComItato Regionale Molise – Comunicato Ufficiale n. 44 del 16.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. OLIMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA AGNONESEICAMPOBASSO DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il ComItato Regionale Molise - Comunicato Ufficiale n. 44 del 16.1.1997) L'arbitro della gara Olimpia Agnonese/Campobasso, in programma per il Campionato di Eccellenza il 24 novembre 1996, riferisce nel suo rapporto che "nella parte finale del primo tempo si è scatenata su Agnone un'intensa nevicata; al rientro in campo, sia per la scarsa visibilit8 che per la neve che aveva ricoperto il campo, ritenevo che non ci. fossero le condizioni di proseguire la gara, ma dopo qualche minuto un'attenuazione della intensità della caduta di neve permetteva una normale visibilità; pertanto, chiedevo ai dirigenti della Polisportiva Olimpia Agnonese di segnare il campo con cenere o materiale colorato; il dirigente accompagnatore, Sig. Antonio Melloni, osservava I' indisponibilità di qualsiasi materiale colorato e di altro materiale, vista I' assenza del custode, unico possessore delle chiavi del deposito, nel quale si trovavano la calce, il gesso e il macchinario necessario per tracciare le linee; vista I' impossibilità di rimarcare la segnatura del campo, onde distinguere le preesistenti linee, decretavo la fine della gara". II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, letto il referto arbitrale e il reclamo proposto dell'A.C. Campobasso, con delibera pubblicala sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 dicembre 1996. ha addossato alla Polisportiva Olimpia Agnonese la responsabilità della mancata prosecuzione dell'incontro e, ai sensi dall'art. 7, comma primo; C.G.S., ha irrogato a detta societ8 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La delibera del Giudice Sportivo è stata confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla Polisportiva Olimpia Agnonese, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 16 gennaio 1997. Avverso detta decisione propone appello in questa sede la Polisportiva Olimpia Agnonese. La reclamante deduce un unico motivo di reclamo, sostenendo che erroneamente I' arbitro si sarebbe rivolto al dirigente accompagnatore, per chiedere il ripristino delle linee del campo, e che avrebbe dovuto rivolgersi al capitano della squadra, secondo quanto prescrivono le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. II capitano della squadra, rileva ancora la reclamante, sarebbe stato in grado di consentire la continuazione della gara, mentre il dirigente accompagnatore ignorava che negli spogliatoi era custodito un duplicato delle chiavi del deposito. La deduzione si rivela manifestamente pretestuosa. Incombe, infatti, alla societ8 ospitante, giusta la regola - Impraticabilità del terreno di giunco, punto 1 ) - delle "Regole del Giuoco del Calcio", e I'art. 60, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della EI.G.C.", la responsabilità del regolare allestimento del campo di gioco e non vi è alcuna norma regolamentare che imponga, qualora intervenga durante una gara un fatto che alteri le condizioni di regolarità del campo, di chiedere al capitano della squadra e non al rappresentante sul terreno di gioco della società ospitante di adottare gli interventi necessari. L'unica tesi difensiva formulata dalla reclamante deve, quindi, essere rigettata. Non può sottacersi, peraltro, che in dette deduzioni potrebbe anche cogliersi I' intenzionalità del mancato intervento del capitano della squadra, che, certamente consapevole della situazione, noli ha indicato il posto dove era custodita la seconda chiave allo scopo di evitare la prosecuzione della gara,fidando in un esito più favorevole di questa nel naso di un' eventuale ripetizione della stessa disposta, dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Olimpia Agnonese di Agnone (Isernia) e dispone l' incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it