F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MONTAQUILA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPRIATESE/MONTAQUILA DEL 6.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 31 del 28.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MONTAQUILA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPRIATESE/MONTAQUILA DEL 6.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 31 del 28.11.1996) La S.S. Montaquila chiedeva la vittoria a tavolino della gara Capriatese/Montaquila, disputata il 6.10.1996 per il Campionato di 1' Categoria del Comitato Regionale Molise, assumendo che alla stessa aveva preso parte nelle file del G.S. Capriatese il calciatore Tella Mario in posizione irregolare, in quanto squalificato per una giornata con sanzione inflittagli in relazione all'ultima gara del Campionato Regionale Juniores 1995/96. La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 28 novembre 1996 - ritenuto che il calciatore in questione, poiché privo di titolo per partecipare a gare del Campionato Juniores, avesse scontato la sanzione irrogata non prendendo parte alla gara Capriatese/Campomarino valida per il Campionato Regionale di Eccellenza 1995/96 immediatamente successiva alla pubblicazione del comunicato ufficiale che riportava la squalifica del predetto calciatore respingeva il reclamo della S.S. Montaquila. Ricorre ora a questa C.A.F. la predetta società, sostenendo che un calciatore, squalificato in gare del Campionato Juniores, non può scontare la propria squalifica, nella stessa stagione sportiva, in incontri ufficiali della prima squadra, ma avrebbe dovuto scontarla della prima gara ufficiale - quella in questione - della stagione sportiva 1996/97. Conclude chiedendo I' irrogazione a carico del G.S. Capriatese della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. L'appello è fondato e va accolto. Dispone I' art. 12 comma 3 C.G.S. che "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta I' infrazione che ha determinato il provvedimento". E' quindi da respingersi la tes4 secondo cui il calciatore avrebbe scontato la squalifica non partecipando alla gara Capriatese/Campomarino, valida per il Campionato di Eccellenza 1995/96, in programma successivamente alla pubblicazione del comunicato ufficiale che riportava la squalifica, in quanto poteva scontarla solo nel Campionato Juniores e legittimamente partecipare a gare del suddetto Campionato di Eccellenza. La squalifica doveva pertanto essere scontata con la non partecipazione alla prima gara disputata dalla prima squadra nella corrente stagione sportiva, giusta I' art. 12 comma 6 C.G.S., non avendo il calciatore Tella Mario titolo a partecipare al Campionato Juniores 1996/97. La posizione del calciatore nella gara in questione deve ritenersi, quindi. irregolare non avendo lo stesso scontato la squalifica. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Montaquila di Montaquila (Isernia), annulla I'i mpugnata delibera ed infligge al G.S. Capriatese la punizione sportiva di perdita della suindicata gara il punteggio di 0 - 2. Ordina restituirsi la tassa versata.
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