F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. ISERNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA BOIANO/ISERNIA DELL’8.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 10 del 19.9.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. ISERNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA BOIANO/ISERNIA DELL'8.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 10 del 19.9.1996)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 8 del 12.9.1996, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise della L.N.D., accogliendo il reclamo dall'U.S. Boiano, applicava a suo favore la punizione sportiva di perdita della gara di Coppa Italia Boiano/Isernia dell'8.9.1996, avendo accertato la irregolare compilazione della distinta dei calciatori dell'Isernia, indicante sette calciatori di riserva, anziché un massimo di cinque, come previsto dalla normativa di Coppa.
Avverso tale decisione la Pol. Isernia reclamava alla Commissione Disciplinare, la quale, con delibera riportata nel C.U. n. 10 del 19 settembre 1996, la confermava.
SI appella ora a questa Commissione la medesima società, la quale chiede I'annullamento di entrambe le decisioni assunte a suo danno.
Rileva preliminarmente la C.A.F. che secondo le disposizioni adottate dalla L.N.D. con il C.U. n. 11 del 9.8.1996 - concernente il Regolamento della Coppa Italia - e trascritte poi neI C.U. n. 5 del 20.8.1996 del Comitato Regionale Molise, le decisioni di carattere tecnico (quale è ovviamente quella in esame) assunte dal Giudice Sportivo in ordine al risultato della gara sono inappellabili. Ne consegue che I'Isernia non aveva titolo per ricorrere alla Commissione Disciplinare la cui delibera deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S..
Ferma restando fa decisione del Giudice Sportivo, I'attuale appello deve essere rigettato, con incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. annulla senza rinvio la decisione della Disciplinare confermando, pertanto, quella del Giudice Sportivo, per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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