F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SARNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SARNANO/SERRALTA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 26 del 9.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. SARNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SARNANO/SERRALTA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 26 del 9.1.1997)
II 17 novembre 1996 si disputava a Sarnano I'incontro tre la squadra locale e la Polisportiva
Serralta, valido per il Campionato di 2' Categoria del Comitato Regionale Marche.
La partita aveva inizio con circa un'ora di ritardo per il mancato arrivo del Direttore di gara
designato.
Dal referto redatto dall'arbitro risultava quanto segue:
- al 33' del secondo tempo, con il punteggio di 2-0 a favore della squadra ospitata, un calciatore del
Sarnano rimaneva a terra infortunato;
- mentre si accertava delle sue condizioni, I'arbitro veniva circondato dagli altri calciatori del
Sarnano che si lamentavano della scarsa visibilità e gli addebitavano la responsabilità dell'accaduto;
- nel contempo si, avvicinava con aria minacciosa il Dirigente accompagnatore del Sarnano,
disinteressandosi del calciatore a terra e facendo mostra di colpire I'arbitro, che riusciva a fermarlo;
- dopo oltre cinque minuti di continue proteste da parte della squadra del Sarnano che non
consentivano la prosecuzione dell'incontro, I'arbitro chiamava i due capitani e disponeva la
sospensione della gara.
Sulla scorta degli atti ufficiali il Giudice Sportivo presso il detto Comitato, ritenuto che I'arbitro non
avesse posto in essere le misure atte ad assicurare la prosecuzione dell'incontro, ne disponeva la
ripetizione ed infliggeva alla S..S. Sarnano la sanzione della deplorazione.
A seguito del reclamo proposto dalla S.S. Serralta la Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Marche infliggeva alla S.S. Sarnano la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2, oltre I'ammenda di L. 200.000.
Contro questa delibera (pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 9 gennaio 1997) ha proposto tempestivo
appello la S.S. Sarnano, chiedendo il ripristino della decisione assunta dal Giudice Sportivo.
II gravame non merita accoglimento.
Rileva il Collegio che la delibera impugnata appare correttamente motivata, avuto riguardo dello
svolgimento dei fatti sopra ricordato ed ai principi regolamentari vigenti in materia.
La gara non ha potuto concludersi, quando mancavano solo 12' alla fine; per I'atteggiamento
ostruzionistico attuato dall'intera compagine della S.S. Sarnano, compreso il Dirigente
accompagnatore; ed è fin troppo facile rilevare che si è trattato di una palese manovra posta in
essere allo scopo di impedire la conclusione dell'incontro, che vedeva a quel punto la squadra locale
soccombente con il punteggio di 0-2, prendendo a pretesto I'incidente occorso ad un calciatore.
Del tutto corretta, pertanto, è stata I'applicazione, a carico della compagine responsabile, della
sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, come previsto dell'art. 7 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dalla S.S. Sarnano di Sarnano
(Macerata) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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