F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. AVIS SASSOCORVARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTRAIAVIS SASSOCORVARO DEL 12.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 10.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. AVIS SASSOCORVARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
OSTRAIAVIS SASSOCORVARO DEL 12.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 10.4.1997)
La Polisportiva Avis Sassocorvaro avanzava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Marche in relazione alla gara Ostra/Avis Sassocorvaro, disputata per il Campionato di
Promozione il 12 gennaio 1997 e terminala con il risultato di 1-1, chiedendo che alla S.S. Ostro
venisse irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, giusta I'art. 7,
comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione della normativa relativa all'obbligo
di utilizzo di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1976.
La S.S. Ostro aveva schierato fin dall'inizio della gara due calciatori, Pieralisi Francesco, nato il 7
luglio 1979, e Tomassetti Mirko; nato in data 17 maggio 1979. AI 1' del secondo tempo, il
calciatore Pieralisi veniva sostituito da altro calciatore nato prima del 1976 e al 15' veniva sostituito
anche un altro calciatore della S.S. Ostra. AI 22' del secondo tempo, infine, usciva, per infortunio il
calciatore Tomassetti, che non veniva sostituito da alcun calciatore.
La POlisportiva Avis Sassocorvaro, nel reclamo sosteneva che poiché nessun gioca-' tore nato dal 1
° gennaio 1976 era stato espulso dal campo e che l'infortunio al calciatore Tomassetti, unico rimasto
in campo, era avvenuto prima che fossero state effettuate tutte le sostituzioni, lo stesso doveva
essere sostituito da altro calciatore nato dopo il 1° gennaio 1976. da cio la violazione d011a
normativa relativa all'obbligo di utilizzo di giovani calciatori contenuta nei Comunicati Ufficiali n.
1 del 17 luglio 1996 e n. 2 del 25 luglio 1996.
II Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 30 gennaio
1997,. respingeva il ricorso, non rinvenendo nel comportamento della S.S. Ostra, che non aveva
sostituito il Tomassetti e aveva proseguito la gara in djeci, una violazione della normativa sopra
citata.
La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla
Polisportiva Avis Sassocorvaro, con pronuncia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 10
aprile 1997 (dopo che un sua prima pronuncia era stata annullata da questa C.A.F. per mancata
osservanza delle norme sul contraddittorio).
Propone nuovo reclamo in questa sede la Polisportiva Avis Sassocorvaro che insiste-
ste sulla tesi già formulata nei precedenti gradi di giudizio relativa alla necessità di schierare per
tutta la durata della gara almeno un calciatore nato dopo il 1 gennaio 1976, salvo il caso di
espulsione e quello In cui siano state effettuate tutte le sostituzioni consentile.
II reclamo non è fondato.
E' da condividere, invero, la considerazione svolta dalla Commissione Disciplinare che ha ritenuto
parificabile l'ipotesi in cui siano state effettuate tutte le sostituzioni possibili e quindi il calciatore
giovane infortunatosi non possa essere sostituito, e quella in cui il calciatore nato dopo il 1 gennaio
1976 uscito dal campo per infortunio non venga sostituito dalla società.
In entrambi i casi, la società dei appartenenza del giovane calciatore continua la gara in dieci.
Lo spirito della disposizione è certamente quella di favorire I'impiego di giovani calciatori, ma non
deve essere interpretata nel senso che ad essa debba darsi una applicazione automatica in ogni caso.
Della mancata sostituzione, nel secondo caso, poi, non può certo dolersi la società avversaria, che si
richiama ad un formale ossequio della disposizione relativa all'obbligo di utilizzo dei giovani
calciatori per ottenere una vittoria a tavolino, in quanto dalla situazione venutasi a determinale sul
campo, con la mancata sostituzione del giovane calciatore con altro calciatore giovane, con la
squadra avversaria in dieci uomini, ha conseguito un vantaggio e non certo un nocumento.
La decisione della Commissione Disciplinare impugnata deve, quindi, essere con- . fermata.
La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposta dalla Pol. Avis
Sassocorvaro di Sassocorvaro (Pesaro),e dispone I'incameramento della tassa versata.elative tasse.
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