F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. BELFORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASININA URBINELLI CALCIO/BELFORTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Comunicato Ufficiale n. 44/Bis del 9.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. BELFORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASININA URBINELLI CALCIO/BELFORTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 44/Bis del 9.5.1997) La Società Sportiva Belforte ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 44/Bis del 9 maggio 1997, con la quale, accogliendo il reclamo della S.S. Casinina Urbinelli Calcio relativo alla irregolare posizione del calciatore Cristiani Alessandro, ha inflitto alla odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Sostiene la S.S. Belforte che la Commissione Disciplinare ha, nelle fattispecie, vioIato I'art. 24 comma 4 C.G.S., omettendo di convocare la reclamante che ne aveva fatto espressa richiesta. Questa Commissione ritiene il ricorso fondato, in quanto la succitata norma stabilisce testualmente che è diritto delle parti di essere ascoltate in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi. Risultando violate le norme sul contraddittorio, deve trovare applicazione l'art. 27 n. 5 C.G.S. con conseguente dichiarazione di nullità della decisione della Commissione Disciplinare alla quale gli atti vanno rinviati per un nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto. dalla S.S. Belforte di Belforte aIl'Isauro (Pesaro), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per nuovo esame di merito del reclamo proposto dalla S.S. Casinina Urbinelli Calcio avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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