F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. VERRONE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE LANZA IGOR IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 20 del 12.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. VERRONE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE LANZA IGOR IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 20 del 12.12.1996) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta · infliggeva all'U.S. Verrone di Verrone la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 - 2 delle gare del Campionato di 2a Categoria, Girone D, disputate il 20.10.1996 contro I'U.S. Cigliano, il 3.11.1996 contro I'U.S. Fontanettese ed il 10.11.1996 contro la S.C. Piemonte Sport, per avere schierato in tutte le suddette gare il calciatore Lanza Igor, squalificato per quattro giornate nella precedente stagione sportiva in occasione di una gara del Campionato Juniores, disputata I' 1.5.1996, e che aveva scontato solo due gior- , nate di tale squalifica non partecipando alle gare del 4 e 11.5.1996. La Commissione riteneva che il calciatore non rientrando più nei limiti di età previsti per la Categoria Juniores, avrebbe dovuto scontare, ai sensi dell'ari. 12 comma 6 C G.S. il residuo della sanzione inflittagli nelle prime due gare utili disputate dalla prima squadra nella corrente stagione sportiva, per cui alle gare in questione aveva partecipato in posizione irregolare perché in costanza di squalifica. Avverso tale decisione. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20 in data 12 dicembre 1996, ha proposto appello a questa C.A.F. il G.S. Verrone chiedendo I' annullamento delle sanzioni irrogate, deducendo che I' interpretazione dell'art. 12 comma 6 C.G.S. era errata, poiché nessuna disposizione statuisce sulla quèstione dei fuori quota e, di conseguenza, deve essere applicato quanto previsto dell'art. 12 comma 3 C.G.S. Secondo la società reclamante sarebbe ininfluente la circostanza che il calciatore nella corrente stagione è fuori quota, poiché dal silenzio della norma in merito conseguirebbe che questi non doveva scontare la sanzione in occasione delle prime gare del Campionato della prima squadra, bensì con la mancata partecipazione alle prime due gare del Campionato Juniores 1996/97. II gravame non ha fondamento. E' pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare interamente la punizione nella stagione sportiva 1995/96. in quanto non vennero disputate dalla società nella quale il Lanza militava altre gare dello stesso Campionato. E' del pari pacifico che il calciatore è nato il 15.8.1977 sicché, ai sensi della vigente normativa, non rientra più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores, potendovi prendere parte, in via eccezionale ed eventuale, solo quale "fuori quota". Ne consegue che I' atleta, ai sensi dell'ari. 12 comma 6 C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica non partecipando alle prime gare di Campionato della prima squadra del sodalizio per il quale risulta tessérato nella corren(e stagione sportiva. Di nessun pregio si appalesa l' assunto della reclamante secondo cui, stante il silenzio della norma, per quanto concerne I' esecuzione delle sanzioni riguardanti i calciatori fuori quota, per questi varrebbe il disposto del comma 3 dell'art. 12 e non del comma 6. Al riguardo non resta che fare richiamo alla costante giurisprudenza in materia di questo organo giudicante, nonché a quanto esplicitato al riguardo dalla Lega, Nazionale Dilettanti in materia di esecuzione delle sanzioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto del G.S. Verrone di Verrone (Biella) ed ordina l' incameramento della tassa versata.
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