F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it 3- APPELLO DELL’A.S. LES CLOCHARDES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL.31.12 1997 INFLITTA AL CALCIATORE LAPADULA VITTORIO (Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 24 del 16.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it 3- APPELLO DELL'A.S. LES CLOCHARDES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL.31.12 1997 INFLITTA AL CALCIATORE LAPADULA VITTORIO (Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 24 del 16.1.1997) L'A.C. Les Clochardes ha proposto a questa C.A.F. appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta, la quale con il Comunicato Ufficiale n. 24 in data 16 gennalo 1997 ha confermato la sanzione disciplinare della squalifica fino al 31 dicembre l997, inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato al calciatole Lapadula Vittorio, resosi responsabile, nel corso della gara Les Clochardes - Ros Ma disputata il 2 dicembre 1996 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Calcio a cinque di ripetute offese al 2° arbitro, di averlo attinto con uno sputo alla schiena e di avere tentato di aggredirlo al termine della gara. (com. Uff. n. 19 del 5 dicembre 1996). La società ha sostenuto che il Lapadula si è limitato ad inveire dalle tribune contro I'arbitro e di non avere commesso altre infrazioni. Ha chiesto pertanto, una congrua riduzione della sanzione inflitta. Tale ridimensionamento del fatto illecito è, però, smentito dal rapporto del 2 arbitro, il quale è stato coerente e preciso nella descrizione del comportamento di Lapadula, il quale in quella occasione era spettatore e sostenitore della squadra di appartenenza. Confermata la dinamica del fatto illecito, va rilevato che la doglianza dell'eccessività della sanzione è priva di consistenza per la gravità della condotta, la quale deve essere valutata in relazione alle circostanze complessive, in cui viene posta in essere. II Lapadula è altamente biasimevole sia per le pluralità delle azioni sia per I'intensità del dolo. Egli; invero, non ha limitato le ingiurie ad una sola espressione; ma le ha ripetute durante tutto il corso della gara e ha colpito I'arbitro con lo sputo, che costituisce il massimo vilipendio e disprezzo, ed ha tentato finanché. l'aggressione, evitata dalI'intervento di un dirigente. Tali considerazioni fanno, pertanto, ritenere congrua la sanzione e I'appello va disatteso. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Las Clochardes di Torino ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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