F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. VILLAGGIO LAVORATORE STANIC AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITETTOIVILLAGGIO LAVORATORE STANIC DEL 12.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 28 del 20.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. VILLAGGIO LAVORATORE STANIC AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITETTOIVILLAGGIO LAVORATORE STANIC DEL 12.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 28 del 20.2.1997) L'arbitro della gara del Campionato Regionale pugliese di 3° Categoria Bitetto/Villaggio Lavoratore Stanic, disputatasi il 12.1.1997, procedeva all'identificazione dei calciatori durante I' intervallo tra il primo e.il secondo tempo. Egli giustificava tale comportamento in quanto le societ8 avevano consegnato le distinte. dei calciatori con un ritardo di 30 minuti e I' identificazione avrebbe comportato un'ulteriore perdita di tempo con la conseguenza che la.gara non avrebbe potuto essere portata a termine per il sopravvenire dell'oscurità. Comunque, prima dell'inizio della gara, aveva controllato i documenti esibitigli e soltanto dopo I' avvenuta identificazione la Pol. Villaggio Lavoratore Stanic aveva preannunciato reclamo. II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari,'esaminato il reclamo di detta società lo respingeva, ritenendo che I'arbitro ben poteva procedere all'identifica-. zinne dei calciatori successivamente all'inizio della gara, allorché ricorrevano circostanze motivate. (Comunicato Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1997). Anche il reclamo in seconda istanza, avanzato dalla Pol. Villaggio Lavoratore Stanic avverso la suddetta decisione, è stato respinto dalla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 20 febbraio 1997, la quale si è uniformata alle decisioni del primo giudice. La società ha adito questa C.A.F. insistendo sulla richiesta di ripetizione della gara a seguito dell' inosservanza della disposizione di cui ali art 71 N. O. I. F., la quale impone che I' identificazione dei calciatori deve avvenire prima dell' ingresso in campo delle squadre. L'appello non merita accoglimento . Deve premettersi che, per giurisprudenza costante della C. A. F., le irregolarità formali nella identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti dell'invalidazione della gara a meno che l'identificazione non sia errata o sorga incertezza sull'identificazione di chi ha preso parte alla gara. Invero, per potere inficiare una gara è necessario che i fatti verificatisi nel corso di essa abbiano avuto una notevole incidenza sulla sua regolarità come prescrive l' art .7 n. 4 C.G.S.. Giustamente i primi giudici hanno posto in rilievo come l' arbitro della gara in esame abbia comunque preventivamente controllato I documenti presentatigli per accertare la corrispondenza dei dati anagrafici dei calciatori con quelli indicati nelle distinte di gara esibite dalle due società. Il rigetto del reclamo comporta l' incameramento della tassa. Per i suesposti motivi fa C.A.F. respinge l'appello cOme innanzi proposto dalla Pol. Villaggio Lavoratore Stanlc di Bari ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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