F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LUCERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/LUCERA DEL 28.4.1996 (Delibera della Commlssione Disciplinare presso Il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 47 del 6.6.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. LUCERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/LUCERA DEL 28.4.1996 (Delibera della Commlssione Disciplinare presso Il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 47 del 6.6.1996).
L'U.S. Lucera s.r.l. ha proposto rituale appello a questa C.A.F avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 47 del 6 giugno 1996, con la quale veniva respinto il reclamo della predetta società avverso la regolarità della gara Marina/Lucera del Campionato di Eccellenza pugliese, disputatasi il 28.4.1996, e confermati i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 42 del 16 maggio 1996), tra i quaÌi quello di convalida del risultato di 2-0 conseguito sul campo. '
La reclamante chiede, in sostanza, la riforma dell'impugnata decisione e I'assegnazione della vittoria a tavolino per 0-2 in proprio favore della gara in questione.
Ritiene questa Commissione che i motivi di appello non siano fondati è quindi non meritevoli di accoglimento.
Invero, la decisione della Commissione DiscipIinare è stata adottata sulla scorta del circostanziato referto di gara, peraltro confermato totalmente dall'arbitro in sede di audizione dinanzi alla Commissione stessa, dal quale risulta che il portiere Ciofi Marcello - aggredito da due estranei negli spogliatoi durante I'intervallo - ha regolamenta preso parte alla gara alla ripresa del giuoco venendo poi sostituito al 25' del secondo tempo, e, inoltre; che non sono accaduti fatti tali da poter far ritenere che la gara si sia svolta in un clima intimidatorio che possa in qualche modo aver influito sullo stato psicofisico dei propri calciatori, per cui ne risulterebbe dii conseguenza inficiato il regolare svolgimento siccome sostenuto dalla società.
A fronte di ciò le asserzioni della società, non corroborate da prova alcuna, costituiscono solo delle mere allegazioni difensive che non possono scalfire la fonte privilegiata di prova, quale è quella costituita dal referto arbitrale.
Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dell'U.S. Lucera di Lucera (Foggia) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LUCERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/LUCERA DEL 28.4.1996 (Delibera della Commlssione Disciplinare presso Il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 47 del 6.6.1996)."