F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TRINITAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI ORTANOVA/TRINITAPOLI DEL 23.2.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 35 del 26.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. TRINITAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI
ORTANOVA/TRINITAPOLI DEL 23.2.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Puglia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale
n. 35 del 26.3.1997)
All'esito della gara Ortanova-Trinitapoli, disputata il 23.2.1997 nell'ambito del Campionato
Regionale Allievi indetto dal Comitato Regionale Puglia del Settore per I'Attività Giovanile e
Scolastica, terminata col punteggio di 1 a 1, la A.C. Trinitapoli proponeva rituale reclamo
adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Martino Paolo,
vincolato quale Giovane di Serie per la stagione sportiva 1996/97 alla società Reggina Calcio
S.p.A..
II Giudice Sportivo di 2° Grado respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 35 del 26 marzo 1997).
Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C. Trinitapoli, reiterando la propria richiesta di
aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".
La reclamante sostiene che il calciatore Martino Paolo, nato il 28.5.1980, tesserato quale Giovane di
Serie presso la Reggina Calcio S.p.A. nella stagione sportiva 1996/97 fu irritualmente schierato in
campo in quanto non risultava posto in lista di svincolo collettiva alla data del 15.7.1996, né
risultava trasferito all'Ortanova in quanto la stessa è società di Settore Giovanile; esclude altresì che
il Martino possa essere stato incluso nella lista di svincolo suppletiva dall'1.12.1996 al 17.12.1996.
dato che questa lista riguardava esclusivamente i giovani dilettanti che, entro il 30 novembre, non
avessero preso parte a gare dell'attività ufficiale, giusto quanto previsto dell'art. 107 N.O.I.F..
II gravame non ha fondamento.
Ed invero, sulla base delle Circolari esplicative n. 6544/PG/rg e n. 7267/GP/mc della Lega
Nazionale Professionisti del 3.12.1996, il primo giudice ha invece legittimamente rilevato che i
calciatori "Giovani di Serie" possono essere inseriti nelle liste suppletive di svincolo, di cui all'att.
107 N.O.I.F anche se hanno preso parte a gare dell'attivit8 ufficiale entro il 30 novembre, non
operando in materia la limitazione prevista per i giovani dilettanti e non professionisti; ha altresì
riscontrato la ritualità dell'impiego del Martino nella partita del 23.2.1997, giacché il calciatore,
posto in lista di svincolo suppletiva dalla Reggina Calcio S.p.A. nella corrente stagione, è stato
legittimamente tesserato dall' Ortanova.
Tale decisione, conforme alla normativa in materia e confortata dal giudizio di competenza richiesto
da questa C.A.F. alla Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 9/C del 24 aprile 1997), appare
esente da censure.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Trinitapoli di
Trinitapoli (Foggia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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