F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA SS CARLO FORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT’ELENA/CARLOFORTE DEL 22.12.1996, (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 26 del 30.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA SS CARLO FORTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SANT'ELENA/CARLOFORTE DEL 22.12.1996, (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 26 del 30.1.1997)
La Pol. Sant'Elena Calcio proponeva reclamo avverso il risultato dell'incontro disputato a Quartu
Sant' Elena il 22.12.1996 con la S.S, Carloforte nell'ambito del Campionato di Eccellenza del
Comitato Regionale Sardegna, conclusasi con il punteggio di 1-0 in favore della società ospitata;
premesso che l'avversaria aveva disatteso dal 5' al 9' del secondo tempo l'obbligo di impiegare
almeno un calciatore nato dopo l'1.1.1976, la reclamante chiedeva che fosse inflitta alla S.S.
Carloforte la punizione sportiva di peridita della gara con il punteggio di 0-2.
II Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e la Commissione Disciplinare, adita dalla S.S.
Carloforte, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 30 gennaio 1997.
Avverso tale pronuncia la S.S. Carloforte ha proposto appello a questo Collegio, rinnovando le
argomentazioni già espresse nel reclamo di prime cure.
II gravame non può trovare accoglimento.
In punto di fatto è incontestato che per il periodo di tempo intercorrente dal 5° al 9° minuto del
secondo tempo la S.S. Carloforte non ha schierato in campo nessun tesserato nato successivamente
all'1.1.1976; ciò costituisce palese violazione delle norme regolamentari in vigore che prevedono
per le società partecipanti al Campionato di Eccellenza I'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per
tutta la durata della gara, quindi anche nel caso di sostituzioni, almeno un calciatore nato
dall'1.1.1976 in avanti.
Ne consegue, senza che sia consentito scendere all'esame delle motivazioni che hanno determinato
I'infrazione ovvero della (ritenuta) irrilevanza della stessa ai fini delI'esito dell'incontro,
I'applicazione a carico della S.S. Carloforte della punizione sportiva della perdita della gara prevista
dell'art. 7 n. 5 del C.G.S..
II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla S.S. Carlotorte di
Carloforte (Cagliari) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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