F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. MODICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECASTAGNI/MODICA DEL 20.4.1997 (Delibera della Commissione presso il Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 33/Disc. del 29.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. MODICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECASTAGNI/MODICA DEL 20.4.1997 (Delibera della Commissione presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 33/Disc. del 29.5.1997) La Polisportiva Modica proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in relazione alla gara Trecastagni/Modica disputata il 20 aprile 1997 per il Campionato di Eccellenza e terminata con il risultato di 5 - 1, chiedendo che alla U.S. Trecastagni venisse irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, giusta l'art, 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione della normativa relativa all'obbligo di utilizzo di calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 1976. Sosteneva che l'appellante che, poiché la predetta normativa impone l'obbligo di utilizzare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976, l'uscita dal campo per infortunio del calciatore Caccamo Ignazio (1976) per cinque minuti prima di essere sostituito da altro calciatore nato dopo il 1° gennaio 1976 concreterebbe una violazione della normativa stessa. II Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 14 maggio 1997, respingeva il reclamo sul rilievo che il calciatore uscito temporaneamente dal terreno di gioco per sottoporsi a cure è da considerare partecipante alla gara ad ogni effetto. La deliberazione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla Polisportiva Modica, sostanzialmente sulla base delle stesse motivazioni espresse dal primo giudice, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33/Disc. del 29 maggio 1997. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione in rito sollevata dalla società appellante, risultando dalla decisione impugnata che il presidente di detta società ha partecipato all'udienza di discussione del reclamo del 26 maggio 1997 con l'assistenza del proprio legale di fiducia. Che poi sia stato solo il presidente della Commissione Disciplinare ad interloquire con l'appellante costituisce evenienza ordinaria del procedimento disciplinare sportivo come di ogni altro procedimento collegiale, anche del diritto comune. Nulla avrebbe impedito ai componenti del Collegio se lo avessero ritenuto utile di intervenire nel dibattito e, in ogni caso, l'audizione dell'interessato e la decisione del caso è stata collegiale. Quanto al merito della questione occorre ribadire quanto già affermato dai primi giudici II calciatore che, infortunatosi, esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure del caso è comunque da considerare partecipante alla gara a tutti gli effetti. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione della normativa relativa all'obbligo di far partecipare alla gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976. La decisione della Commissione Disciplinare deve, dunque, essere confermata. La tassa di reclamo deve, di conseguenza, essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Modica di Modica (Ragusa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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