F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA PACECO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ERICE/PACECO DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff n. 6/Disc. del 31.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 19 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POLISPORTIVA PACECO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA LIBERTAS ERICE/PACECO DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff n. 6/Disc. del 31.10.1996)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, sollecitato da reclamo proposto dall'A.S.
Libertas Erice, irrogava alla Polisportiva Paceco la punizione sportiva della perdita, con il
punteggio di 0-2, dell' incontro Libertas Erice/Paceco, disputato per il Campionato di Promozione,
Girone A, e terminato in parità 2- 2 sul rilievo che la predetta Società avrebbe disatteso I' obbligo di
impiegare per I'intera durata dell'incontro almeno due calciatori nati dall'1.1,1976 in poi.
Rilevava il Giudice Sportivo nella decisione publicata sul Comunicato ufficiale n. 14 del 3.10.1996
che la Polisportiva Pacco aveva effettivamente utilizzato, dal 24' del 2° tempo e fino alla fine della
gara, solo un calciatore nato daIl' 1.1.1976 in poi , anzichè gli almeno due previsti dalla normativa
pubblicata nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 1 del 2.7.1997 (che riporta le
disposizion emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.1996
in ordine all'impiego dei calciatori in relazione all'età.
La pronuncia del Giudice Sportivo veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare,
adita dalla Polisportiva Paceco, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 31
ottobre 1996.
Propone appello in questa sede la Polisportiva Paceco, deducendo I'erroneità delI'interpretazione
data dai primi giudici della normativa relativa all'obbligo d'impiego di calciatori in relazione all'età
dettata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
II reclamo si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La Polisportiva Paceco, nella gara in contestazione, ha schierato fin dall'inizio tre calciatori nati
dall'1.1.1976.
Nel corso della gara uno di detti calciatori veniva espulso dal terreno di giunco. in prosieguo un
secondo di detti calciatori (per motivi tecnici, afferma la reclamante) veniva sostituito con altro
calciatore nato prima dell'1.1.1976.
Secondo i primi giudici non avendo preso parte alla gara, dall'inizio alla fine, almeno due calciatori
dell'età prescritta, sarebbe stata violata la normativa sull'obbligo di cui trattasi.
Deve al contrario rilevarsi che la normativa in parola esclude espressamente che, nel caso in cui un
calciatore nato dall'1.1.1976 in poi venga espulso dal campo durante una gara, debba
necessariamente operarsi una reintegrazione del numero di calciatori di cui è obbligatoria la
partecipazione alla gara (per il Comitato Regionale Sicilia n. 2 calciatori).
Stabilisce, infatti, la normativa emanata dalla Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato
Ufficiale n. 1 dell'1.7.1996 in poi che dall'obbligo per le società di schierare sin dall'inizio e per
tutta la durata della gara e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più
partecipanti, almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi, "debbono eccettuarsi i casi di
espulsione dal campo".
Ciò premesso, poiché la Polisportiva Paceco ha concluso la gara; iniziata con tre calciatori dell'età
prescritta, con uno dei due calciatori dei quali era obbligatoria la partecipazione (in quanto I'altro
era stato espulso) non ha violato la normativa posta dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia.
II reclamo, di conseguenza, deve essere accolto e deve disporsi il ripristino del risultato di 2 - 2
conseguito sul campo nella gara di cui trattasi.
La tassa di reclamo va restituita all'appellante.
Per i suesposti motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol.
Paceco di Paceco (Trapani), annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 - 2
conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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