F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/AGRIGENTO DEL 27.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/AGRIGENTO DEL 27.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, su reclamo del'A.C. Agrigento, esaminati gli atti della gara Caccamo/Agrigento, disputata il 27.10.1996 per il Campionato di Promozione e terminata con il risultato di 3 - 1 pei la squadra di casa, rilevava che la Polisportiva Caccamo aveva violato le disposizioni vigenti relative all'obbligo d'impiego dei calciatori in relazione all'età, pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 del 1° luglio 1996. Rileyava il Giudice Sportivo che la. Polisportiva Caccamo, a seguito dell'espulsione del calciatore Messina Gioacchino, nato il 27.1.1978. non aveva provveduto a reintegrare il numero dei calciatori nati dall' 1.1.1976 in poi, stabilito in due unità dal Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff .n. 1 del 2.7.1996), reintegrazione che avrebbe potuto realizzarsi non essendo state effettuate tutte le sostituzioni "attingendo fra i calciatori di riserva al fine di poter ottemperare alla predetta norma". In applicazione dell'art.7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo irrogava alla Polisportiva Caccamo la punizione Sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996). Avverso la predetta decisione propone ricorso in questa sede, ai sensi dall'art. 27, comma 2, deI giudice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, deducendo I' erroneità dell'interpretazione seguita dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia nell'applicazione delle suesposte disposizioni. Il ricorso si rivela fondato e pertanto deve essere accolto. Le richiamate disposizioni in materia d' impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, escludono espressamente che, nel caso in cui un calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostitu- . zione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei suddetti limiti di ètà). Stabiliscono, infatti, le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1. dell'1 .7.1996, che dall'obbligo per la società di schierare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara e, quindi anche nel caso di sostituzione successive di uno o più partecipanti almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo". La disposizione è chiara e non dà adito a dubbi interpretativi. La decisione impugnata deve, quindi, essere annullata e, di conseguenza, deve disporsi il ripristino del risultato conseguito sul campo Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla I impugnata delibera ripristinando, altresì il risultato di 3 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara.
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