F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/SPADAFORESE DEL 26.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GIOIOSA/SPADAFORESE DEL 26.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, sul reclamo dall'U.S. Gioiosa, esaminati
gli atti della gara Gioiosa/Spadaforese disputata il 26.10.1996 per il Campionato di Promozione e
terminata con il risultato di 1 - 1, rilevava che I'U.S. Spadaforese aveva violato le disposizioni
vigenti relative all'obbligo d'impiego dei calciatori in relazione all'età, pubblicate sul Comunicato
Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. i dell'1 luglio 1996.
Rilevava. il Giudice Sportivo che I'U.S. Spadaforese, a seguito dell'espulsione del calciatore Famà
Fabio, nato il 10.7.1976, non aveva provveduto a reintegrare il numero di calciatori nati
dall'1.1.1976 in poi, stabilito in due unità dal Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 1 del
2.7.1996), reintegrazione che avrebbe potuto realizzarsi non essendo state effettuate tutte le
sostituzioni "attingendo fra i calciatori di riserva al fine di poter ottemperare alla predetta norma".
In applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo irrogava
aIl' U.S.Spadaforese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 (Com.
Uff. n. 21 del 7.11.1996). Avverso la predetta decisione propone ricorso in questa sede, ai sensi
dell'art.27, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti. deducendo I' erroneità dell'interpretazione seguita dal Giudice Sportivo presso il
Comitato Regionale Sicilia nell'applicazione delle suesposte disposizioni.
II ricorso si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto. Le richiamate disposizioni in materia
d'impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi escludono espressamente che, nel caso iq cui un
calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una
reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara
(eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei
suddetti limiti d'età). Stabiliscono, infatti, le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti
con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1996, che dall'obbligo per la società di schierare sin
dall'inizio e per tutta la durata della gara e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o
più partecipanti, almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbano eccettuarsi i casi di
espulsione dal campo". La disposizione è chiara e non dà adito a dubbi interpretativi. La decisione
impugnata deve, quindi, essere annullata e, di conseguenza, deve disporsi iÍ ripristino del risultato
conseguito sul campo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra
proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla I' impugnata delibera ripristinando, altresì, il
risultato di 1 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara.
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