F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ARAGONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARAGONA/CACCAMO DELL’8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n.19/Disc del 20.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. ARAGONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ARAGONA/CACCAMO DELL'8.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n.19/Disc del 20.2.1997)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 19/Disc. del 19 febbraio 1997, la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo avanzato dalla U.S. Aragona
avverso la regolarità della gara Aragona/Cacciamo, svoltasi l'8.12.1996 nell'ambito del Campionato
di Promozione.
Osservava la Commissione Disciplinare che effettivamente la Commissione Tesseramenti aveva
annullato, nella sua riunione del 29/30 novembre 19.96 il trasferimento del calciatore Antonio
Levantino - che aveva preso parte,alla gara in questione - alla Pol. Caccamo; e tuttavia la medesima
non poteva avere avuto notizia della decisione della Commissione Tesseramenti prima della disputa
della gara, in quanto Ia relativa comunicazione, datata 6.12.1996, non poteva che essere pervenuta
successivamente alla effettuazione nella stessa. E poiché, secondo l'art. 42 N.O.I.F. la revoca del
tesseramento ha effetto dal quinto giorno del ricevimento di tale comunicazione, nessun addebito
poteva muoversi alla Pol. Caccamo per l'utilizzazione del Levatino.
Avverso tale decisione si appellava a questa Commissione I'U.S. Aragona, rilevando che le delibare
della Commissione Tesseramenti hanno immediata esecutività ai sensi dell' art. 39 comma 6 C.G.S.,
era fuori luogo il richiamo all'art. 42 N.O.I.F., giacché I'annullamento del tesseramento non era
avvenuto ad opera del medesimo organismo federale che vi aveva proceduto, ma della
Commissione Tesseramenti in sede contenziosa e quindi con immediata applicabilità. Da ciò
derivava la irregolare partecipazione del calciatore, con conseguente doverosa applicazione dell'art.
7 C.G.S. a favore delI' appellante.
L'appello è infondato.
Ancorché, invero, il richiamo effettuato dalla delibera impugnata al disposto dell'art. 42 N.O.I.F. sia
- come giustamente afferma I'appellante del tutto incoerente, in quanto tale norma contempla il caso
di tesseramento annullato dal medesimo ufficio che lo aveva disposto (mentre, nel caso m esame vi
è stata delibera della Commissione Tesseramenti), una corretta lettura dell'art. 39 C.G.S. consente
egualmente di ritenerne la sostanziale esattezza.
E' vero, infatti, che il comma 6 della norma da ultimo citata afferma la immediata esecutività delle
decisioni della Commissione Tesseramenti solo agli effetti del tesseramento" ma questo inciso per
non tradursi nell'irimediabile e ingiustificabile danneggiamento della parte che subisce il contenuto
negativo della decisione deve essere coordinato con il principio per cui é ammesso ricorso alla
C.A.F. nel termine regolamentare che decorre dalla data di ricevimento della delibera impugnata.
Ed è generale principio che quando penda il termine per impugnare un atto ricettizio non operi
I'efficacia afflittiva del provvedimento gravato.
II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della relativa tassa
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Aragona di Aragona
(Agrigento) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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