F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. BIANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIANCAVILLA/MANIACE DEL 2.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 12/Disc. del 19.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. BIANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIANCAVILLA/MANIACE DEL 2.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12/Disc. del 19.12.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Biancavilla/Maniace, disputata il 2.11.1996 per il Campionato di 2° Categoria, Girone G, e terminata con il risultato di parità 1 - 1, rilevava che I'A.S. Maniaca aveva impiegato dal 15' del 2° tempo e sino alla fine della gara solo un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi anzichè i due stabiliti dall'attuale normativa sull'obbligo d'impiego di giovani calciatori contenuta nel Comunicato Ufficiale dello stesso Comitato n. 1 del 2 luglio 1996. In applicazione, pertanto, dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 6 novembre 1996, infliggeva all'A.S. Maniaca la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0 - 2. Avverso la predetta decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare I'A.S. Maniaca assumendone I'erroneità sul rilievo che nel corso della predetta gara aveva effettuato la sostituzione del calciatore Galati Pizzolante Massimo con Calanni P. Carmelo e di Lupica R. Valerio (classe 1977) con Cantali Salvatore (classe 1978), assolvendo così all'obbligo di utilizzare almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976. II Giudice adito, rilevato che dal referto arbitrale figurava tra gli ammoniti il calciato- re n. 15, Cantali Salvatore, che risultava iscritto tra le riserve e mai entrato in campo in sostituzione di altro calciatore disponeva di sentire il Direttore di gara. Questi, con supplemento di referto, faceva presente di avere erroneamente annotato le sostituzioni nel suo rapporto, indicando quella di Lupica R. Valerio con il n. 13 Russo Salvatore anzichè con il n. 15 Cantali Salvatore. Di conseguenza, la Commissione Disciplinare riformava la decisione impugnata,ripristinando il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo nella gara in contestazione. Propone ora appello in questa sede I'A.S. Biancayilla che contesta le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Disciplinare, aggiungendo che il calciatore Cantali, entrato in sostituzione del Lupica R. Valerio, a sua volta era stato sostituito da altro calciatore, Piazza Emanuele con il n. 16 (classe 1965). L'appello si rivela infondato. Dal referto arbitrale risulta che il calciatore Piazza Emanuele è entrato al 17° del 2° tempo in sostituzione del n. 14 Calanni P. Carmelo e non di Cantali. L'unico errore emergente dagli accertamenti disposti dalla Commissione Disciplinare riguarda la sostituzione del calciatore Lupica R. Valerio, che nel referto appare sostituito da Russo Salvatore, mentre é stato sostituito dal Cantali. Quest'ultima circostanza, ammessa in definitiva dalla stessa appellante, comporta la regolarità della gara. La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, deve essere confermata, con relazione dell'appello proposto dell'A.S. Biancavilla. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Biancavilla di Biancavilla (Catania) e dispone l' incameramento della relativa tassa.
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