F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.A. FIUMEFREDDESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMEFREDDESE/VICTORIA DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 11/Disc. del 12.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.A. FIUMEFREDDESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
FIUMEFREDDESE/VICTORIA DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 11/Disc. del 12.12.1996)
L'A.S. Fiumefreddese proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata a Fiumefreddo di
Sicilia il 3 novembre 1996 con la Polisportiva Victoria nell'ambito del Campionato di 2° Categoria
del Comitato Regionale Sicilia, conclusasi con il punteggio di 2 - 2 a favore della società ospitata;
premesso che I'avversaria aveva disatteso I'obbligo di impiegare per I'intera durante dell'incontro
almeno due calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, la reclamante chiedeva che fosse inflitta alla Pol.
Vittoria la punizione sportiva di perdita delta gara con il punteggio di 0 - 2. II Giudice Sportivo
presso detto Comitato accoglieva il reclamo, ma la decisione veniva annullata dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato medesimo I'adita dalla Pol. Vittoria, con il ripristino del risultato
conseguito sul campo (Com. Uff. n. 11/Disc. pubblicato il 12 dicembre 1996). Avverso tale delibera
I'A.S. Fiumefreddese ha proposto appello, rinnovando la richiesta già avanzata al Giudice Sportivo
e da questi accolta. Tanto premesso, rileva la C.A.F che I'appello è fondato. Risulta dagli atti
ufficiali che la Pol. Vittoria al 16' del secondo tempo sostituì il calciatore n. 8 Santoro Giuseppe
(nato I'8.6.1977) con il n. 15 Fradale Roberto (nato il 28.3.1968): un minuto dopo veniva effettuata
altra sostituzione e al n. 7 Currò Giovanni (nato il 26.1.1966) subentrava il 13 Scuderi Giovanni
(nato il 24.6.1978). E' quindi certo che dal momento dell'uscita dal campo del Santoro nelle fila
della Pol. Vittoria vi era un solo calciatore nato dopo I'1.1.1976 (il n. 5 Riolo Vincenzo) e tale
situazione di irregolarità perdurò fino all'entrata in campo dello Scuderi.
In tal modo I'odierna appellata ha contravvenuto all'obbligo regolamentare che sancisce la
contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno due calciatori nati dall'1.1.1976
in poi: la disposizione violata, sancita nel Com. Uff. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato
I'1.7.1996 e riportata nel Com. Uff. n. 2 del Comitato Regionale Sicilia del 2.7.1996, non consente
diversa interpretazione, in quanto prevede I'impiego di cui si è detto "per I'intera durata" degli
incontri.
Ne consegue, in applicazione di quanto disposto dell'art. 34 bis N.O.I.R in relazione all'att. 37 n. 1
del Regolamento della L.N.D. l'applicazione a carico della Pol. Vittoria della punizione sportiva
della perdita della gara prevista dell'art. 7 n. 5 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S.
Fiumefreddese di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), annulla I'impugnata delibera ed infligge alla
Pol. Vittoria la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Ordina
la restituzione della tassa versata.
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