F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.A. FIUMEFREDDESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMEFREDDESE/VICTORIA DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 11/Disc. del 12.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.A. FIUMEFREDDESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMEFREDDESE/VICTORIA DEL 3.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 11/Disc. del 12.12.1996) L'A.S. Fiumefreddese proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata a Fiumefreddo di Sicilia il 3 novembre 1996 con la Polisportiva Victoria nell'ambito del Campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Sicilia, conclusasi con il punteggio di 2 - 2 a favore della società ospitata; premesso che I'avversaria aveva disatteso I'obbligo di impiegare per I'intera durante dell'incontro almeno due calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, la reclamante chiedeva che fosse inflitta alla Pol. Vittoria la punizione sportiva di perdita delta gara con il punteggio di 0 - 2. II Giudice Sportivo presso detto Comitato accoglieva il reclamo, ma la decisione veniva annullata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato medesimo I'adita dalla Pol. Vittoria, con il ripristino del risultato conseguito sul campo (Com. Uff. n. 11/Disc. pubblicato il 12 dicembre 1996). Avverso tale delibera I'A.S. Fiumefreddese ha proposto appello, rinnovando la richiesta già avanzata al Giudice Sportivo e da questi accolta. Tanto premesso, rileva la C.A.F che I'appello è fondato. Risulta dagli atti ufficiali che la Pol. Vittoria al 16' del secondo tempo sostituì il calciatore n. 8 Santoro Giuseppe (nato I'8.6.1977) con il n. 15 Fradale Roberto (nato il 28.3.1968): un minuto dopo veniva effettuata altra sostituzione e al n. 7 Currò Giovanni (nato il 26.1.1966) subentrava il 13 Scuderi Giovanni (nato il 24.6.1978). E' quindi certo che dal momento dell'uscita dal campo del Santoro nelle fila della Pol. Vittoria vi era un solo calciatore nato dopo I'1.1.1976 (il n. 5 Riolo Vincenzo) e tale situazione di irregolarità perdurò fino all'entrata in campo dello Scuderi. In tal modo I'odierna appellata ha contravvenuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno due calciatori nati dall'1.1.1976 in poi: la disposizione violata, sancita nel Com. Uff. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato I'1.7.1996 e riportata nel Com. Uff. n. 2 del Comitato Regionale Sicilia del 2.7.1996, non consente diversa interpretazione, in quanto prevede I'impiego di cui si è detto "per I'intera durata" degli incontri. Ne consegue, in applicazione di quanto disposto dell'art. 34 bis N.O.I.R in relazione all'att. 37 n. 1 del Regolamento della L.N.D. l'applicazione a carico della Pol. Vittoria della punizione sportiva della perdita della gara prevista dell'art. 7 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Fiumefreddese di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), annulla I'impugnata delibera ed infligge alla Pol. Vittoria la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Ordina la restituzione della tassa versata.
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