F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALLAVICINO/AQUILA CINISI DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 19/Disc. del 20.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PALLAVICINO/AQUILA CINISI DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 19/Disc. del 20.2.1997)
Con atto del 7.4.1997, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti impugnava, ai sensi dall'art. 27
comma 2 lett. c) C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia (di cui al C.U. n. 19/Disc. del 20 febbraio 1997) con la quale veniva inflitta all'A.S. Aquila
Cinisi la punizione sportiva della perdita della gara Pallavicino/Aquila Cinisi, disputata il 2.2.1997
nell'ambito del Campionato di 3° Categoria.
Osserva il reclamante che tale decisione era stata assunta ella base della ritenuta indebita
partecipazione alla gara del calciatore Renato Moretti, in stato di squalifica. La posizione del
predetto era invece da ritenersi regolare, per l'avvenuta espiazione delle quattro giornate inflittegli,
in occasione delle gare disputale il 29.12.1996, il 5.1.1997, I'11.1.1997 (recupero) e il 26.1.1997.
Era quindi chiesto l'annullamento della delibera impugnata, con ripristino del risultato acquisito sul
campo.
L'A.S. Pallavicino faceva pervenire controdeduzioni scritte, con le quali sosteneva:
preliminarmente, che era inesistente la delega del Presidente Federale ad impugnare la decisione de
qua, al contrario di quanto affermava nella sua intestazione il reclamo in oggetto; e che, comunque,
essendo competente a giudicare nella fattispecie il Giudice Sportivo e non la Commissione
Disciplinare, contro le delibere del primo non era ammesso il ricorso del Presidente. Nel marito,
doveva ribadirsi la irregolarità della posizione del Moretti, che aveva scontato solo due giornate
delle quattro inflittegli (I'11 e il 26.1.1997), come del resto prova l'acquiescenza sul punto dell'U.S.
Aquila Cinisi; la gara in questione non era, comunque, regolare, per la mancata previa
identificazione del calciatore Vincenzo Castellini. Chiedeva pertanto la conferma dell'impugnata
delibera. "
II ricorso del Presidente della L.N.D. è stato legittimamente proposto, avvalendosi del disposto
dall'art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S., in riferimento alla delega del Presidente Federale, contenuta nel
C.U. n. 18/A del 3.8.1996.
Esso è fondato; anche se la decisione del Giudice Sportivo, che infliggeva al calciatore Moretti la
squalifica per quattro gare, venne pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 9.1.1997, emerge
dagli atti (certificazione del Presidente del Comitato Provinciale di Palermo, in data 20.2.1997) che
costui era stato cautelativamente sospeso sin dal 24.12.1996; per cui, non avendo partecipato alle
successive gare, sopra indicate, aveva scontato la squalifica quando prese parte a quella in questione
(art.10 comma 1 C.G.S.).
Va altresì rilevato che l'ulteriore motivo di irregolarità della gara; prospettato dalI'A.S. Pallavicino,
è improponibile in questa sede, essendo già stato valutato come irrilevante dalla Commissione
Disciplinare nella delibera impugnata e non potendo essere nuovamente fatto valere, fuori dei
termini ordinari.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso come sopra proposto, la delibera impugnata deve
essere annullata e don essa la sanzione inflitta; deve quindi ripristinarsi il risultato acquisito sul
campo, ovvero Pallavicino 1 - Aquila Cinisi 1.
Per i suesposti motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig.
Presidente della L.N.D. annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1
conseguito in campo nella suindicata gara.
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