F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FORTITUDO MUSSOMELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REALMONTE/FORTITUDO MUSSOMELI DEL 27.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 32/Disc. del 22.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. FORTITUDO MUSSOMELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
REALMONTE/FORTITUDO MUSSOMELI DEL 27.4.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 32/Disc. del 22.5.1997)
La Associazione Calcio Fortitudo Mussomeli ha proposto appello avverso la decisione della
Commissione Disciplinare plesso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata nel Com. Uff. n.
32/Disc. del 22 maggio 1997, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla
Fortitudo Mussomeli avverso l'omologazione della gara Realmonte/Fortitudo Mussomeli del
27.04.1997.
Occorre in punto di fatto ricordare che l'appellante aveva chiesto alla Commissione Disciplinare
l'assegnazione di gara vinta e l'attribuzione di più gravi sanzioni a carico di un tesserato dell'A.S.
Realmonte Calcio in relazione alla partita in questione.
La Commissione Disciplinare, senza entrare nel merito, ha dichiarato inammissibile l'appello, in
quanto sottoscritto da persona, il signor Luigi Schifano inibita fino al 31.5.1997, come da C.U. n.
44.del 23.4.1997, ed inoltre perché inviato ad organo non competente e cioè alla Commissione
Disciplinare e non, invece, come avrebbe dovuto essere, al Giudice Sportivo.
Avverso detta delibera I'A.C. Fortitudo Mussomeli presenta ora appello riproponen do, in sostanza,
le stesse questioni di merito, sulle quali, per le ragioni ricordate, la Commissione Disciplinare non si
era pronunciata,
Nessuna censura specifica muove l'appellante contro la delibera di inammissibilità. L'appello non
può essere accollo e deve pertanto essere rigettato.
Esattamente la Commissione Disciplinare Ma rilevato ed ha dichiarato due distinte situazioni di
inammissibilità: l'appello è firmato da soggetto non legittimato in quanto inibito ed è stato proposto
ad un organo incompetente (alla Commissione Disciplinare e non al Giudice Sportivo).
In relazione a quanto precede la C.A.F, respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Fortitudo
Mussomeli di Mussomeli (Caltanissetta) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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