F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI P.G.S. MARSALA/BOSCAIOLI DELL’11.11.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 13.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI P.G.S. MARSALA/BOSCAIOLI DELL'11.11.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 13.2.1997) La Pol. Boscaioli presentava reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica in ordine alla gara Allievi Provinciall P.G.S. Marsala/Boscaioli disputatasi I' 11 novembre 1996. Deduceva la ricorrente I'irregolare iscrizione dovuta alla minore età del Sig. Renda Antonio quale Componente del Consiglio Direttivo della società avversaria e, conseguentemente, la mancanza nello stesso di un valido titolo per esercitare le funzioni di guardalinee di parte, in concreto svolte nella gara in contestazione. Chiedeva, quindi, la vittoria a tavolino della gara stessa. II detto Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata nel C.U. n. 29 del 13 febbraio 1997, rilevato non essere determinante il requisito della maggiore età per svolgere incarichi presso società sportive, respingeva il reclamo. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F la Pol. Boscaioli, la quale insiste nel sostenere che per assumere la carica di dirigente di una società sportiva necessita la capacità di agire é, quindi, la maggiore età. Conclude chiedendo che venga inflitta alla società avversaria, in applicazione dall'art. 7 comma 5 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. La sottile questione prospettata dalla società ricorrente investe una problematica non pertinente, perché di ben altro respiro rispetto alla fattispecie sottoposta all'esame della Commissione. Ed invero, I'art. 7, punto 5, lett. b), C.G.S., che appartiene al titolo rubricato "sanzioni" combina la perdita della gara alla società che utilizza "quali guardalinee soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo". II successivo art. 9 dello stesso titolo precisa che nei confronti dei dirigenti le sanzioni irrogabili sono solo, oltre I'ammonizione e I'ammonizione con diffida, I'inibizione temporanea a svolgere attività e la perdita della qualità di socio della società. Orbene, qualora si tenga presente la struttura e gli obiettivi di tale quadro sanzionotorio orientati a disciplinare I' aspetto sportivo delle competizioni, è chiara la portata,ai fini che interessano, della norma contenuta nella Regola 6 - .Guardalinee di parte, punto 1, che legittima lo svolgimento della funzione di guardalinee, fra gli altri, da parte del "dirigente che risulti regolarmente in carica". Tale fatto di legittimazione si risolve - e nel contempo si esaurisce - nella perduranza in carica del soggetto per l'assenza di sanzioni sportive (inibizione o perdita della qualità di socio) che sono le uniche cause che si pongono come impeditive dello svolgimento della carica; sicché la leggittimazione nello svolgimento.della funzione di guardalinee si verifica con il semplice riscontro della perduranza dell' incarico, secondo le risultanze degli atti ufficiali. Ad un ambito del tutto diverso, estraneo al momento squisitamente sportivo dello svolgimento della gara, appartiene la questione prospettata che, involge la tipologia delle possibili verifiche da effettuare in sede di tesseramento del dirigenti materia che richiama poteri organizzativi e che trova disciplina in un corso separato di norme, e precisamente nell'art. 37 N.O.I.F. Non risultando a carico del guardalinee, Sig. Renda Antonio, l'irrogazione di sanzioni impeditive allo svolgimento della funzione dirigenziale l'appello della Pol. Boscaioli non può trovare accoglimento. La C.A.F. respinge quindi I appello in epigrafe, per l'effetto, conferma con diversa motivazione il dispositivo della decisione impugnata, Dispone, altresì, incameramento della tassa versata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Boscaioli di Marsala e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it