F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TELVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ZANETTI PAOLO (Delibera. della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff., n: 32 del 23.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 6 Marzo 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. TELVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 28.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ZANETTI PAOLO (Delibera.
della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Trentino Alto
Adige - Com. Uff., n: 32 del 23.1.1997)
II Giudice Sportivo presso il.Comitato Regionale Trentino-Alto Adige irrogava al calciatore Zanetti
Paolo dell'U.S. Telve la sanzione della squalifica. fino al 28.11.1999 perché a fine gara si era
avvicinato all' arbitro offendendolo gravemente ed alla notifica dei provvedimento di espulsione gli
sferrava un pugno al viso che provocava fuoriuscita di sangue dal labbro superiore. La
Commissione Disciplinare presso detto Comitato, con decisione pubblicata sui Com. Uff. n. 32 del
23 gennaio 1997, respingeva il reclamo dall'U.S. Telve e confermava la squalifica irrogata. Contro
tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. I'U.S. Telve, la quale insiste nel sostenere che nella specie
ci si troverebbe di fronte ad una deprecabile condotta antisportiva e non già ad un atto di violenza .
Conclude chiedendo la riduzione della squalifica.
L'appello non pus trovare accoglimento Come correttamente precisalo.dalla Commissione
Disciplinare, la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, al di là dî quelle che sono le
modalità, irrilevanti, del
"contatto fisico", di cui parla la società ricorrente, non può seriamente essere messa in discussione
in presenza delle univoche affermazioni del Direttore di gara, che hanno notoriamente fede
privilegiata, certamente non contraddittorie, ma rivelatrici di un cotesto violento caratterizzato dallo
stato d'ira del calciatore, ammesso dalla stessa società. Non si ravvisano, quindi, motivi idoneità
mitigare la sanzione che si appalesa, secondo un orientamento consolidato di questo Collegio,
adeguata alla condotta tenuta dal calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come
sopra proposto dall'U.S. Telve di
Telve (Trento) ed ordina l' incameramento della relativa tassa.
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