F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA SG LATZFONS VERDINGS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI LATZFONS VERDINGS/RIDANNA DEL 19.5.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 16 del 10.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA SG LATZFONS VERDINGS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI LATZFONS VERDINGS/RIDANNA DEL 19.5.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 10.10.1996) La Società SG Latzfons Verdings ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentino Alto- Adige del Settore per I'attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 10 ottobre 1996, con la quale è stata ad essa inflitta la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Provinciale Allievi Latzfons-Ridanna, disputata il 19 maggio 1996, con il punteggio di 0-2, nonché di avere squalificato i calciatori Pfattner Thomas e Pfattner Mirko fino al 31 ottobre 1997 e di avere inibito fino al 31 ottobre 1999, rispettivamente allenatore ed accompagnatore ufficiale, i signori Gruber Karl e Steinacher Christian. L'impugnazione è però inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale diviene nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel Comunicato n. 16 . del 10 ottobre 1996, mentre il reclamo è stato inoltrato dalla società con raccomandata in data 7 novembre 1996. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett a) C.G.S., per tardività. l'appello come innanzi proposto dalla SG Latzfons Verdings di Latzfons (Bolzano) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it